Home Disabilità Bocciatura nulla se non c’è un piano didattico per gli alunni con...

Bocciatura nulla se non c’è un piano didattico per gli alunni con Dsa

CONDIVIDI

L’elaborazione di un Pdp deve avvenire dopo un’attenta analisi della situazione dell’alunno e deve contenere le strategie e le metodologie didattiche utilizzate, le misure compensative e dispensative adottate e le indicazioni per la valutazione degli apprendimenti.

Una nota del 4 novembre 2014, emanata dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e ripresa dalle Agenzie, riporta diverse sentenze per allertare i docenti che disattendono la normativa.

Ed infatti, il Tar Lombardia, con sentenza n. 2356 del 15 settembre 2014, ha accolto un ricorso contro il giudizio di mancata ammissione di un alunno con Dsa perché l’Istituto ha omesso di predisporre il Percorso educativo personalizzato, così come il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento e Bolzano (sentenza n. 122 del 25 marzo 2011): mancata adozione del Pdp, omessa definizione e attuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia. Il Tar Lombardia infine, con l’ordinanza sospensiva n. 371 del 12 marzo 2014, ha “rilevato che la scuola non ha approvato il piano didattico personalizzato ed ha quindi annullato il giudizio contenuto nella pagella di I quadrimestre di uno studente con disturbi specifici di apprendimento”.

Ma non solo: non basta redigere il Ppd ma occorre anche attuarlo nei tempi giusti, così come il Tar Molise declama con sentenza breve n. 612 del 17 ottobre 2013: “il piano didattico versato in atti dalla difesa non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente”. In questo caso è stato ipotizzato che il Piano è “tardivo” essendo stato realizzato negli ultimi mesi dell’anno scolastico.