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Bonus 500 euro, occhio alle ricevute da presentare entro il 31 agosto 2016

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Il 19 ottobre 650mila docenti hanno ricevuto il bonus di 500 euro per l’aggiornamento previsto dalla Legge 107/15. Come si spenderanno? Entro quando e a chi andranno presentate le ricevute?

Diciamo subito che questi soldi andranno spesi da tutto il personale che ne ha beneficiato o ne beneficeranno sul proprio conto corrente, anche quello in regime di part-time, entro il 31 agosto 2016.

Per tutti i docenti assunti dopo il 1° settembre 2015, il bonus – non decurtato ma sempre da 500 euro – sarà accreditato entro 20 giorni dalla trasmissione dei nominativi al sistema NoiPA. L’accreditamento avverrà anche in caso di immissione in ruolo e presa di servizio ad anno scolastico abbondantemente iniziato.

Per quanto riguarda i documenti e le certificazioni comprovanti l’effettivo utilizzo della somma assegnata, dovranno essere consegnati con certezza alla scuola di titolarità: la segreteria scolastica metterà tutta la documentazione a disposizione dei revisori dei conti per il controllo di regolarità.

 

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A tal proposito, il Miur (in accordo con il ministero dell’Economia e delle Finanze) fornirà ulteriori e più dettagliati elementi per la rendicontazione delle spese, attraverso un ulteriore decreto: rimane soprattutto da capire se saranno ritenute valide ricevute e scontrini fiscali non attestanti il nominativo del docente che ha usufruito del servizio. Si tratta di indicazioni rilevanti, perché eventuali importi non correttamente rendicontati saranno decurtati, per lo stesso importo scorrettamente documentato, in occasione dell’erogazione dell’anno scolastico successivo, il 2016/2017.

Si ricorda che, in base al comma 121 dell’art. 1 della legge 107/2015 e l’art. 4 del D.P.C.M. 23 settembre 2015, i 500 euro di formazione e aggiornamento professionale serviranno a questi scopi:

  • acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste

  • acquisto di hardware e di software

  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari inerenti il profilo professionale

  • rappresentazioni teatrali o cinematografiche

  • ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo

  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Pof delle istituzioni scolastiche e del Piano Nazionale di Formazione previsto dal comma 124 dell’art. 1 della legge 107/15.

 

GLI APPROFONDIMENTI

La Legge n. 107 del 13 luglio 2015

Il DPCM del 23 settembre 2015

La nota del Miur del 15 ottobre 2015