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Bonus baby-sitting, non spetta ai lavoratori della scuola

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Il Decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede all’art. 2 alcune misure a sostegno dei lavoratori con figli in DaD o in quarantena.

Si tratta, in particolare, di congedi straordinari per i genitori e del bonus baby-sitting.

Per quanto riguarda quest’ultimo, precisiamo subito che non spetta ai lavoratori della scuola, che possono dunque fruire esclusivamente dei congedi parentali straordinari per i genitori con figli minori di 16 anni (sono retribuiti al 50% solo se i figli hanno meno di 14 anni).

Cos’è il bonus baby-sitting

Si tratta di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel corso del periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

A chi spetta

Come già detto, non spetta al personale della scuola. Viene invece erogato, a richiesta, per i figli conviventi minori di anni 14 alle seguenti categorie:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • lavoratori autonomi
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari
  • ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.