L’INPS, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha comunicato le modalità di erogazione del “nuovo bonus mamme” introdotto dal DL n. 95/2025, destinato alle donne lavoratrici con due o più figli.
Il contributo consiste in una integrazione al reddito pari a 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.
È rivolto a:
Quindi, nel caso di lavoratrici della scuola:
Le lavoratrici a tempo indeterminato con 3 figli non accede al bonus mamme, perché usufruisce già della decontribuzione in busta paga (se fa domanda).
Per ottenere il bonus è necessario:
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale e contributiva.
La domanda deve essere presentata all’INPS, che provvederà a erogare il bonus in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025.
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.
Per le lavoratrici con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, è confermato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS, come previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024.
Il beneficio si applica fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, entro il limite massimo di 3.000 euro annui (pari a 250 euro mensili).
Le lavoratrici del settore scuola possono presentare domanda accedendo ai servizi disponibili nell’area riservata del portale MIM.
L’INPS ha pubblicato, all’interno del manuale, alcune faq sul bonus mamme. Le sintetizziamo di seguito.
Figli utili per l’accesso alla misura
D: Ai fini del conteggio dei figli richiesti per il Bonus, vanno indicati solo quelli fiscalmente a carico o tutti?
R: Vanno considerati tutti i figli, indipendentemente da:
Sono esclusi solo i figli per cui la madre sia sospesa o decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Nucleo familiare
D: Per “numero di figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice” cosa si intende?
R: Anche in questo caso si considerano tutti i figli, senza riferimento alla convivenza, al carico fiscale o al nucleo anagrafico/ISEE, purché la madre mantenga la responsabilità genitoriale.
Età dei figli naturali o adottati
D: Nei casi di adozione o affidamento preadottivo conta l’età anagrafica o la data di ingresso in famiglia?
R: Per tutti i figli (naturali, adottati o in affido) rileva solo la data di nascita.
Perfezionamento del requisito sul numero dei figli
D: Se una donna ha 2 figli al 1/1/2025 e ne nasce un terzo durante l’anno, deve presentare due domande?
R: No, la domanda è unica.
La nascita del terzo figlio può:
Se il terzo figlio nasce dopo il 28/10/2025, la domanda può essere presentata fino al 31/01/2026.
Astensione per incarico politico o sindacale
D: Una lavoratrice in astensione per incarico politico ha diritto al bonus?
R:
Congedo biennale (Legge 388/2000)
D: I periodi di congedo straordinario biennale sono validi ai fini del bonus?
R: Sì, sono utili.
Congedo maternità e parentale
D: Il bonus è compatibile con maternità o parentale?
R: Sì, se il rapporto di lavoro è vigente.
Sospensione del rapporto di lavoro
Quali sospensioni sono utili?
R: Sono utili i periodi in cui la lavoratrice:
Sono esempi utili:
Non sono utili:
Definizione generale di sospensione
È un periodo in cui il rapporto è formalmente attivo ma la lavoratrice non lavora, non percepisce alcuna indennità e non matura contribuzione figurativa.
NASpI, DIS-COLL e tirocinio
D: Sono periodi validi per il bonus?
R: No, perché:
I relativi importi non contano nel reddito utile.
Preavviso non lavorato
D: L’indennità per preavviso non lavorato conta come reddito? Le mensilità si considerano lavorate?
R:
Reddito da lavoro
Quali redditi vanno inclusi?
Si considerano tutti i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) percepiti nel 2025, anche se:
Non contano:
Il reddito dipendente è calcolato al netto dei contributi obbligatori, ma senza deduzioni per contributi facoltativi (riscatti, ricongiunzioni).
Anno di riferimento
Il reddito da considerare è quello dell’anno 2025.
Il TFR va incluso?
No, il TFR è soggetto a tassazione separata e non rileva ai fini della soglia dei 40.000 €.
Calcolo del reddito – incertezza al momento della domanda
D: Se non so ancora se nel 2025 supererò i 40.000 €, cosa devo fare?
R: