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Bonus merito cancellato, adesso bisogna modificare comitato valutazione

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Come abbiamo già scritto, il bonus del merito è stato definitivamente cancellato e tolto dalla discrezionalità dei dirigenti scolastici, per farlo confluire nel Fondo di Istituto e nella relativa contrattazione. Adesso, dopo l’approvazione della Commissione Bilancio dell’emendamento a firma di Bianca Laura Granato del M5S, in cui viene tolto il bonus del merito alla discrezionalità dei Dirigenti scolastici e inserito in contrattazione di Istituto già a partire dall’anno scolastico 2019/2020, si dovrebbe pensare a modificare i compiti e la composizione del Comitato di valutazione dei docenti.

Attuale normativa sul Comitato valutazione docenti

L’attuale normativa sul comitato valutazione è disposta dall’art.1, comma 129, della legge 107 in cui è scritto che l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).  –  1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

  1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:a) della qualità dell’insegnamento e del   contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle   competenze   degli   alunni   e dell’innovazione   didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal   dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
  4. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del    dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501.

Bonus merito e composizione comitato valutazione

Con l’abolizione del bonus del merito anche la composizione del comitato valutazione dovrà essere modificato, lo sostiene la Senatrice Bianca Laura Granato del M5S che afferma che in un prossimo provvedimento relativo alla scuola, si modificherà la norma relativa al comitato di valutazione. In buona sostanza il comitato di valutazione allargato ai componenti dei genitori e degli studenti e di un membro esterno, che dal 2015 ad oggi si è occupato individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, sarà eliminato come è accaduto per il bonus. Rimarrà il comitato valutazione, presieduto dal Dirigente scolastico, composto da 3 docenti eletti dal Collegio dei docenti, per valutare principalmente l’anno di prova dei docenti neoassunti e probabilmente, come sembra prevedere il decreto scuola, per esaminare oralmente i candidati al ruolo o al titolo abilitante.