Ci scrive un docente titolare di una cattedra interna a cui la scuola ha già comunicato che per il prossimo anno scolastico sarà assegnato in una Cattedra Oraria Esterna (COE) ex novo con completamento stesso comune. Il docente titolare di A011 (italiano e latino) ci chiede se tale comunicazione è legittima e soprattutto se è corretta.
Il docente di A011 ci segnala che la sua dirigente scolastica, in data 12 maggio 2026, invia al suo indirizzo di posta istituzionale la seguente “Comunicazione” con numero di protocollo:
Oggetto: formazione cattedra oraria esterna COE A.S. 2026/2027 C.d.C A011 (italiano e latino).
In tale comunicazione il dirigente scolastico, visto l’organico 2026-2027 e vista la graduatoria di Istituto
COMUNICA che la cattedra del docente XXXXX è così composta: 9 ore di titolarità nell’attuale Liceo con un completamento di altre 9 ore, all’interno dello stesso comune, presso il Liceo Scientifico XXXXX.
Possiamo affermare che tale comunicazione è errata perchè fatta prima dell’esito della mobilità 2026/2027 e su una graduatoria che non è quella prevista dal CCNI mobilità 2025-2028.
La procedura utilizzata dal dirigente scolastico in questione non è affatto corretta, anzi non tiene per nulla conto della normativa vigente. L’unica cosa corretta che è stata fatta dal dirgente scoalstico è quella di comunicare, per un atto di dovuta trasparenza, l’organico dell’autonomia 2026/2027 comprensivo delle cattedre orario esterne in stesso comune o anche in comuni diversi. È giusto e doveroso pubblicare all’albo trasparenza della scuola, l’organico dell’autonomia 2026/2027 per singola classe di concorso e tipologia di posto, specificando il numero dei titolari e il numero delle COE con la cura di segnalare, riguardo le cattedre orario esterne, le scuole di completamento orario e il numero delle ore di completamento.
Nello specifico caso, è utile dire che ai sensi del CCNI mobilità 2025-2028, all’art.8, comma 2, saranno disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare.
Quindi si comprende bene che durante la composizione degli organici alcune scuole cedono delle ore ad altre scuole in cui c’è uno spezzone di almeno 9 ore per formare una cattedra oraria esterna di nuova istituzione. Proprio quello che è capitato al docente titolare che ci ha posto il quesito: “nella sua scuola si è creata una cattedra oraria esterna di 9 ore con complatamento di altre 9 ore in altro Liceo dello stesso comune“.
Ecco quindi che in alcune scuole si formano COE (Cattedre Orario Esterne) di titolarità con completamento di ore in altre scuole dello stesso comune o anche di comuni diversi.
Particolarmente importante risulta essere l’art.11, comma 8 del CCNI mobilità 2025-2028, perché spiega bene a chi e come viene assegnata la COE ex novo.
La norma riferita al suddetto comma 8 dispone che, qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico (2025/2026), tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto 2026, tenendo conto che i titolari entrati a far parte dell’organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13, comma 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
Quindi il dirigente scolastico che individua il docente da assergnare alla COE sulla base della graduatoria di Istituto pubblicata in aprile, commette un evidente errore di attuazione della normativa vigente.