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Chi rifiuta il posto nelle fasi B e C non può essere cancellato dalle GaE di provenienza

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Chi rifiuta il posto nelle fasi B e C non può essere cancellato dalle GAE di provenienza. Non può cioè perdere un diritto acquisito in anni e anni di precariato. La cancellazione può riguardare solo gli albi territoriali graduati creati in occasione del piano assunzionale.

Secondo l’Anief è errata l’interpretazione da parte del Miur della norma, che invece è molto chiara: chi rifiuta un posto in una fase non può partecipare alla fase successiva ed è escluso dal piano straordinario attivato per l’a. s. 2015/2016. La cancellazione riguarda espressamente i soggetti presenti negli albi territoriali graduati che hanno presentato domanda volontaria e rifiutano la proposta di assunzione e non può riguardare le graduatorie originarie da cui si proviene.

Spiega l’Anief: “La ratio della norma è evidente: se sono in Gae/Gm e rifiuto un posto nella fase iniziale o nella fase 0 non posso partecipare alle fasi successive e sono cancellato dalle Gae/GM. Se invece grazie al fatto di essere in Gae/Gm ho chiesto di partecipare alle B e C e mi sono inserito nelle nuove graduatorie relative agli albi territoriali e rifiuto il posto che mi è stato assegnato, non posso accettare più altri posti per l’a. s. 2015/2016 perché sono stato depennato da tutti gli albi territoriali.”

E’ evidente anche che una diversa interpretazione alimenterà uno scontato contenzioso in tribunale.

Basta rileggere l’articolo 1, comma 102 della legge 107/2015, contestato: “102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c),accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.”

Dalle graduatorie formatesi all’occasione. Non di certo da graduatorie che i precari hanno scalato anno dopo anno a prezzo di sacrifici. Quello a permanervi è un diritto sacrosanto e inalienabile. O sarà lotta nei tribunali senza riserva di colpi.