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Chiusura plessi delle scuole per elezioni e referendum, il ds non può imporre le ferie ai docenti e agli ata. Illegittime circolari di questo tipo

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Nei prossimi giorni i locali di alcune scuole o anche solo alcuni plessi, a seguito delle Circolari delle Prefetture, dovranno essere messi a disposizione dal pomeriggio di venerdì 06 giugno sino all’intera giornata di martedì 10 giugno 2025 per i ballottaggi delle lezioni amministrative e per i Referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione previsti nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. È bene sapere che se la scuola resta chiusa per ordinanza comunale e per effetto dei provvedimenti prefettizzi, il personale che vi lavora, soprattutto i docenti e il personale Ata assunto a tempo determinato con contratti brevi e saltuari o fino al 30 giugno, non potrà in alcun modo essere messo in ferie d’ufficio o obbligato a chiedere il giorno di ferie durante i giorni di chiusura dei locali scolastici.

Cassazione intervenuta su ferie non godute

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024 specifica che il docente a termine (supplente breve e saltuario o fino al termine delle attività didattiche) non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».

Quindi è assolutamente acclarato che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

Per tali ragioni il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un’apposita nota ministeriale del 27 marzo 2025, ha invitato i dirigenti scolastici, al fine di evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, sfavorevole all’amministrazione, sull’opportunità di fare presentare, al personale a tempo determinato, richiesta scritta di fruizione delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso

Normativa sulle ferie del personale precario

Le ferie del personale assunto a tempo determinato, come specifica il comma 2 dell’art.35 del CCNL scuola 2019-2021, sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

I docenti con contratto a tempo determinato maturano le ferie in base ai giorni di servizio prestati, con un calcolo di 2,5 giorni di ferie ogni 30 giorni di servizio. Tali ferie sono usufruibili al termine dell’anno scolastico.

Secondo un chiaro pronunciamento della Cassazione, il diritto all’indennità delle ferie non godute non decade se il dirigente non ha inviato una comunicazione chiara e formale sul termine per la fruizione delle ferie e sulla perdita del relativo diritto, quindi dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti scolastici invitano formalmente i docenti precari a fruire delle ferie nelle giornate non festive dei periodi di interruzione delle lezioni.

Di norma ai docenti precari con un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al termine delle lezioni oppure al precario supplente breve e saltuario, le ferie vengono fatte fruire, qualora non venga interrotto il contratto, durante i giorni feriali delle vacanze natalizie, pasquali o nei periodi di giugno dopo gli scrutini. Tuttavia non esistono norme che impedirebbero al docente precario di fruire, senza aggravi di spesa per le finanze dello Stato, delle ferie anche in giornate di lezione. Per esempio se un docente precario dovesse svolgere una prova concorsuale durante un giorno di attività didattica, potrebbe anche fruire di una giornata di ferie con servizio coperto da docenti che sono a disposizione e che non devono essere retribuiti per l’ora di supplenza.

È importante ricordare che i docenti precari con supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, hanno diritto, ai sensi dell’art.35, comma 12 del CCNL scuola 2019-2021, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per i supplenti brevi e saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni, sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007. I 6 giorni sarebbero quelli già previsti per le ferie dei docenti a tempo indeterminato.

Circolari illegittime sulle ferie

Le disposizioni di alcune scuole che impongono le ferie per il personale a tempo determinato in giornate di chiusura della scuola per allerta meteo o per disposizione del sindaco per il transito in città del giro ciclistico d’Italia, oppure per chiusura della scuola per elezioni amministrative o referendarie, oltre che le giornate festive come il Natale, Santo Stefano, Capo d’anno, l’Epifania, Pasqua e pasquetta, rappresentano una piena e assoluta illegittimità.

Quindi le circolari di questi giorni di certi dirigenti scolastici di alcune scuole, che invitano i docenti con contratti brevi, saltuari o fino al termine delle attività didattiche, a richiedere le ferie per i giorni di chiusura della scuola dal 7 al 10 giugno per lo svolgimento delle elezioni amministrative e per i referendum 2025, sono totalmente illegittime.