Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), con la sentenza n. 01939/2026 pubblicata il 9 ottobre 2026, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un alunno di scuola media non ammesso alla classe terza al termine dell’anno scolastico 2025/2026. La decisione del Consiglio di classe è stata ritenuta pienamente legittima e motivata.
I fatti e le contestazioni della famiglia
Al termine del secondo anno di scuola secondaria di primo grado, lo studente aveva riportato cinque valutazioni insufficienti: un 4/10 in matematica e quattro 5/10 nelle discipline di italiano, inglese, storia e geografia. A questo quadro si aggiungeva un elevato numero di assenze, quantificato nel 25,56% del monte ore annuale.
A fronte del giudizio di non ammissione, i genitori avevano adito le vie legali chiedendone l’annullamento. Tra le principali argomentazioni sostenute dalla famiglia figurava la condizione del figlio, attestata nel dicembre 2023 dall’Azienda ULSS 9 Scaligera come alunno ad alto potenziale cognitivo e con bisogni educativi speciali (BES). Secondo i ricorrenti, l’istituto scolastico avrebbe:
- Omesso di predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- Mancato di attivare adeguate strategie di recupero e di sostegno;
- Violato gli obblighi di informazione nei confronti dei genitori;
- Assunto una decisione sproporzionata e puramente numerica, ricordando che l’anno precedente lo studente era stato promosso con un debito in matematica recuperato in estate.
Le motivazioni della decisione dei giudici
Il Collegio giudicante ha respinto tutte le censure formulate dalla famiglia, accogliendo le argomentazioni della scuola:
- Certificazione non dichiarata nei moduli: l’amministrazione scolastica ha depositato i moduli di iscrizione relativi agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei quali la voce “segnalazione ULSS” era stata lasciata in bianco dai genitori. La scuola è venuta a conoscenza della relazione clinica soltanto il 12 giugno 2026, a bocciatura già deliberata. Il TAR ha inoltre ribadito che per gli alunni BES l’adozione di un PDP non è un automatismo di legge e che eventuali carenze negli ausili non annullano la valutazione sul merito degli apprendimenti.
- Iniziative di supporto messe a disposizione: dai verbali è emerso che i docenti avevano adottato diverse misure di sostegno (mappe e sintesi su Classroom per inglese, verifiche strutturate in matematica), oltre a un servizio di studio assistito pomeridiano di cui la famiglia aveva scelto di non avvalersi.
- Famiglia edotta sui rischi: i genitori avevano costante accesso al registro elettronico, avevano partecipato a un colloquio nel febbraio 2026 e avevano ricevuto una nota formale il 4 maggio 2026 che evidenziava la gravità del profitto e il rischio di non ammissione.
- Discrezionalità tecnica del Consiglio di classe: la valutazione del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in ben cinque materie costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dei docenti, non sindacabile dal giudice se non per palese illogicità. Inoltre, la promozione dell’anno precedente non vincolava il giudizio dell’anno successivo, che deve svolgersi in modo autonomo e con riferimento allo specifico percorso compiuto.
Esito finale
Il TAR Veneto ha dunque respinto il ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti alla luce della complessità fattuale della vicenda.