
Una docente di un noto Liceo calabrese, ci pone una domanda su una questione legata ai ruoli interni ad una scuola e anche alle giuste relazioni tra colleghi della stessa comunità educante. La domanda della docente è la seguente: “Una delle collaboratrici della dirigente scolastica del Liceo dove insegno da diversi decenni, mi ha rivolto un rimprovero pubblico, davanti ad altri colleghi e personale ata, sostenendo che lei rappresenta a tutti gli effetti la dirigente scolastica, in quanto è stata scelta come vicepreside e quindi ha la delega a ricoprire il ruolo dirigenziale e può firmare ordini di servizio e circolari. Ma è vero che la collega, nominata vicepreside, assume le funzioni della dirigente scolastica per effetto di delega?“.
Vicepresidi e vicedirigenti non esistono
Incominciamo con il dire che il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste. Esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.
Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…).
È utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.
A tal proposito è inequivocabile l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.
Recentemente la nostra testata, riguardo a quanto suddetto, ha pubblicato un interessante orientamento dell’ARAN, in cui emerge chiaramente che l’art. 14, comma 22 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabilisce che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell’esonero o semiesonero dall’insegnamento.
Illegittimo redaurguire pubblicamente
Quindi possiamo rassicurare la docente che la collega collaboratrice del dirigente scolastico non assume mansioni superiori o funzioni vicarie, per cui non può impartire ordini di servizio, prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del collega. L’avere poi, da parte del collaboratore del ds, rimproverato pubblicamente la docente è non solo una procedura completamente illegittima ma addirittura oltragiosa nei confronti della collega. Si tratta di un comportamento inopportuno e fuori da ogni regola interna alle scuole e carente anche dal punto di vista del codice comportamentale dei dipendenti pubblici.
Pari dignità professionale
All’interno del Collegio docenti, fatta eccezione per il dirigente scolastico che lo presiede, tra gli insegnanti che lo compongono non ci sono posizioni gerarchiche. In buona sostanza tutti i docenti hanno la stessa posizione giuridica, si distinguono solamente per la tipologia di contratto, per la classe di concorso per cui sono titolari e la tipologia di posto assegnata.
All’interno del Collegio docenti di una scuola i componenti hanno pari dignità professionale, hanno gli stessi diritti di intervento e lo stesso potere deliberante o di esprimere pareri su aspetti previsti dall’art.7 del d.lgs. 297/94.
Quindi ricapitolando sulla parità di tutti i docenti, compresi quelli che appartengono allo staff di direzione e che sono stati nominati dal ds suoi collaboratori, possiamo affermare che il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste nei contratti e nemmeno nelle leggi, esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.