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Come ottenere il riconoscimento integrale del servizio preruolo senza andare dal Giudice

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Negli ultimi anni si sono moltiplicati i ricorsi per ottenere il riconoscimento integrale del servizio preruolo, sia da parte dei docenti che da parte del personale Ata.

Com’è noto, sia l’art.485 (per i docenti) sia l’art. 569 (per il personale Ata) del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) consentono il riconoscimento per intero solo di una parte del servizio, stabilendo una rilevante decurtazione del servizio (pari a un terzo) per la parte restante.

Tralasciando gli aspetti processuali (sul punto si sono pronunciati sia la Corte Europea che la Corte di Cassazione) che nel caso dei docenti hanno reso alquanto problematico il riconoscimento di tutti gli anni di servizio, è in realtà possibile ottenere il riconoscimento dell’intero servizio, con una semplice domanda alla segreteria della scuola.

Infatti, è tuttora in vigore il DPR n. 399/88, che all’art. 4, comma 3, dispone:

Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.

Alcune FAQ

Leggo: “anzianità utile ai soli fini economici”. Di che si tratta?

Nel provvedimento di ricostruzione carriera predisposto dalle segreterie a seguito della presentazione della domanda di ricostruzione carriera (a proposito, non dimenticate di presentarla!), troverete: riconoscimento dell’anzianità utile “ai fini giuridici ed economici” e anzianità utile “ai soli fini economici”.

L’anzianità utile “ai fini giuridici ed economici” è in pratica quella che è stata riconosciuta, mentre quella utile “ai soli fini economici” è quella parte di servizio che è stata decurtata.

Quando va presentata la domanda di ricostruzione carriera?

Dopo il superamento dell’anno di prova.

Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno“ (l. n. 107/2015, art. 1, comma 209). 

La stessa norma prevede che la richiesta debba essere evasa “entro il successivo 28 febbraio”, ma le segreterie delle scuole fanno finta di non conoscere tale disposizione.

Una volta ottenuto il decreto di ricostruzione carriera, come faccio ad ottenere il riconoscimento anche di quella parte del servizio utile “ai soli fini economici”?

Occorre distinguere i vari casi. In qualche caso, è necessario l’intervento di un legale, che dovrà effettuare una valutazione in ordine all’utilità dell’azione legale e al suo prevedibile esito.

Coloro che hanno una certa anzianità di servizio di ruolo, non sono tenuti a rivolgersi necessariamente al giudice.

In quali casi potrò ottenere il riconoscimento di tutto il servizio prestato, senza bisogno di fare causa?

Lo stabilisce l’art. 4, comma 3, del DPR citato.

Se sono un “docente laureato della scuola secondaria superioreal raggiungimento del sedicesimo anno di servizio; negli altri casi, al raggiungimento del diciottesimo anno.

Come si effettua il calcolo?

Non si tratta dell’anzianità effettiva, ma di quella riconosciuta. Se ad esempio la scuola mi ha riconosciuto 8 anni di servizio (benché ne abbia espletati 10) dovrò far riferimento a quelli riconosciuti dalla scuola. Ad esempio, se sono stato immesso in ruolo il 1° settembre 2008, col riconoscimento di otto anni di servizio preruolo, dovrò sommare ai 12 anni di servizio di ruolo gli 8 anni del preruolo.

Dunque, 12 di ruolo + 8 anni di preruolo, totale: 20.

Va precisato però che purtroppo il servizio prestato nell’anno scolastico 2013 “non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali” (art. 1, comma 1, lett. b) DPR n. 122/2013).

Pertanto, tolto l’anno 2013, avrò maturato 19 anni di anzianità e potrò ben chiedere alla segreteria della scuola di farmi riavere quei due anni di servizio preruolo che mi erano stati decurtati col decreto di ricostruzione carriera.