Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato Commissioni esami di Stato: assenza temporanea dei componenti

Commissioni esami di Stato: assenza temporanea dei componenti

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Per assenza temporanea di un commissario d’esame si intende un’assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno.
Ciò premesso, il Ministero ha tenuto a precisare che, in caso in assenza temporanea di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare.

Per quanto riguarda l’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento dei colloqui, invece, si osserva che “il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione”. 
Sempre ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 26/2007, “la commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato”. 
Ne consegue che, in caso di assenza temporanea di un commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative al colloquio. 

Per approfondire meglio l’argomento e l’assenza che potrebbe riguardare il presidente consulta la citata nota presente nel box “Approfondimenti”.