Le commissioni, ultimate le prove concorsuali, procedono alla stesura delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto e per il sostegno sulla base della somma dei punteggi riportati nelle due prove e nella valutazione dei titoli posseduti. Fermo restante che la valutazione complessiva dei titoli previsti dalla tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.
Per ogni anno di servizio d’insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione e nell’ambito dei percorsi d’istruzione e formazione professionale, purché svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. Sono attribuiti Punti 2
Per il servizio prestato in progetti promossi dall’amministrazione scolastica in collaborazione con le regioni della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica sono attribuiti Punti 2.
Il servizio prestato nei percorsi d’istruzione dei paesi europei è valutato, ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso, con l’attribuzione, per ogni anno di servizio di Punti 2.
Servizio prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità, solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado è valutato punti 2 per ogni anno di servizio. Il servizio prestato su posto comune non è valutabile ai fini del concorso sul sostegno.
Il servizio prestato a tempo determinato se svolto per almeno 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle attività didattiche è valutato Punti 2