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Concorso docenti, nessuno spazio per i non abilitati e per il personale di ruolo

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Conto alla rovescia per il prossimo concorso a cattedra. Saranno 63.712 i posti disponibili. 

Nel dettaglio per la scuola dell’infanzia sono stati destinati 7.237 posti (6.933 comuni e 304 di sostegno); alla primaria saranno assunti 21.098 nuovi maestri (17.299 comuni e 3.799 di sostegno); alla secondaria di primo grado il prossimo mese di settembre si presenteranno 16.616 nuovi professori (15.641 comuni e 975 sostegno) e alla secondaria di secondo grado andranno 18.255 nuove cattedre (17.232 comuni e 1.023 sostegno).

Al concorso potranno partecipare solo i docenti precari, in possesso dell’abilitazione/idoneità per lo specifico insegnamento, inclusi i maestri diplomati di istituto o scuola magistrale.Potranno partecipare anche i docenti di religione cattolica, già in ruolo per la loro disciplina, in possesso dell’abilitazione in una classe di insegnamento.

Il riferimento formale è comunque il nuovo regolamento delle classi di concorso e relative tabelle (ABA/1)

 

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L’obbligatorietà dell’abilitazione per l’accesso al concorso era stata stabilita dal Testo Unico della Scuola, nel 1994, poi eliminata, di fatto, da una successiva sentenza del Consiglio di Stato, ripristinata dal Concorso del 2012, e di nuovo bocciata dal  Consiglio di Stato (sentenza 105/2015).

 

Poi la Legge 107/15 ha stabilito che ad accedere possano essere soltanto gli abilitati oppure coloro che conseguiranno le nuove lauree con i successivi tirocini abilitanti.

 

Non potranno partecipare tutti i docenti che sono già entrati in ruolo, compresi coloro che sono entrati di ruolo con la fase C. Infatti è chiaramente specificato nel comma 110 della legge che a questo concorso a cattedra non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. Potranno presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l’accesso alle relative procedure concorsuali.

 

L’abilitazione all’insegnamento, risulta essere, dunque, il requisito fondamentale per poter accedere al concorso. Tutti i docenti candidati che non possiederanno il requisito dell’abilitazione entro la data di scadenza del bando, di conseguenza, non potranno presentare la domanda d’iscrizione al concorso. Non saranno ammesse iscrizioni con riserva.

Tra i docenti in possesso dell’abilitazione e quindi ammessi alla presentazione della domanda d’iscrizione fanno parte anche quelli che hanno concluso il I e II ciclo di Tfa, coloro che hanno concluso i Pas, i congelati SISS, i laureati in Scienze della Formazione Primaria (secondo il vecchio ordinamento) che hanno conseguito la laurea dopo il 2010-2011 (per la scuola dell’infanzia e per quella primaria) e i candidati aventi diploma magistrale abilitante, entro il 2001/2002 come stabilito dal D.P.R. 25 marzo 2014.

 

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