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Concorso docenti, riserva del 10% per i precari con 36 mesi di servizio

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Come abbiamo riportato in precedenza, la legge di bilancio 2019 interviene su diversi punti del comparto scuola, specie su alcuni aspetti della legge 107. In base alla bozza relativa alla prossima manovra, ci saranno alcune novità per quanto riguarda il reclutamento degli insegnanti.

Riserva di posti del 10% dei precari storici

Se dovesse essere confermato davvero quanto riportato nella bozza della manovra, i precari con almeno 3 anni di servizio negli ultimi otto, non avranno una procedura riservata ad hoc, come previsto dalla Buona scuola, ma avranno una riserva del 10 % dei posti totali sul concorso ordinario per laureati non abilitati.

Infatti, il decreto 59/2017, prevede una procedura riservata, per chi non è abilitato, ma che può vantare 36 mesi di servizio svolto negli ultimi 8 anni (180 giorni all’anno scolastico o servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami).
Una volta superato il concorso semplificato, i candidati accedono al primo anno del percorso FIT, ma saranno esonerati dalla frequenza del secondo anno, mentre saranno dirottati direttamente al terzo anno di FIT.

Invece, la prospettiva della legge di bilancio 2018, è quella di una procedura ordinaria insieme agli altri candidati con il solo requisito della laurea e dei 24 CFU, ma con una riserva di posti pari al 10% per coloro i quali potranno vantare 3 anni di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, negli ultimi 8 anni.

Per tali soggetti, dovrebbe restare, come previsto dal decreto 59/2017, l’esonero dal conseguimento dei 24 CFU/CFA.

E’ importante ribadire che si tratta di una bozza e che quindi prima dell’approvazione potrebbero anche mutare alcuni aspetti.

Inoltre, quanto riferito sui precari storici, dovrebbe valere solo per il primo concorso, quindi le stesse condizione non varranno per la successiva procedura concorsuale.

Come calcolare il servizio

Un anno di servizio, è valido quando si raggiungono i 180 giorni.

Questo vuol dire che per partecipare al prossimo concorso, secondo quanto riporta l’articolo 11, comma 14, del legge 3 maggio 1999 n. 124., bisogna aver prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni in un anno scolastico.

In alternativa, vsarà considerato valido il servizio dal 1/02 al termine degli scrutini o esami. Tali giorni di servizio obbligatori, ricordiamo, devono essere stati svolti negli ultimi 8 anni, alla data di scadenza del bando.

Le prove

Il concorso sarà strutturato in tre prove, composte da due scritti ed una prova orale, per il posto comune, mentre per il concorso sui posti di sostengo è previsto uno scritto a carattere nazionale e un orale.

Il primo scritto sarà valutato come superato con una valutazione di sette decimi, il suo superamento è necessario per accedere alla seconda prova, che è superata sempre con sette decimi.
La prova orale, oltre a valutare le conoscenze nelle materie di competenze, verificherà la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B.

Ogni commissione pubblicherà la propria graduatoria per chi ha superato le prove, sommando i punteggi ai titoli.

La graduatoria avrà validità biennale e comunque perderà validità con la pubblicazione della successiva.

Ogni graduatoria avrà al massimo un numero di vincitori pari ai posti messi a concorso.

Valutazione titoli

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, che saranno poi precisati in un successivo decreto del ministero, viene stabilito che nella tabella dei titoli accademici scientifici e professionali valutabili, “comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo”… “dovrà essere valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell’abilitazione specifica già conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento di prove di un precedente concorso”.

Il futuro decreto ministeriale, stabilirà la costituzione di una commissione di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione.

Una volta superate tutte le prove del concorso ed il conseguimento dei punteggi minimi previsti, scatta in automatico “l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”.

Un solo anno di FIT e permanenza sullo stesso posto

Ma la novità forse più importante di questo nuovo reclutamento, riguarda il taglio del FIT, che passa da tre ad un solo anno.
Di conseguenza, una volta superato il concorso, i vincitori saranno ammessi ad un anno di prova e formazione da supplente, al termine del quale l’insegnante entrerà di ruolo.

Al termine di questo anno, però, una volta abrogata la titolarità su ambito, che tornerà quindi su scuola, prima di entrare di ruolo, il docente dovrà conseguire un giudizio positivo nel corso dell’anno di prova e formazione.
Al termine di ciò, questo verrà assunto sullo stesso posto e nella stessa scuola della prova dove dovrà restare però per almeno 4 anni, salvo esuberi.