È importante sapere che la fruizione del congedo straordinario di 24 mesi, periodo retribuito per assistenza ad un familiare con uno stato di disabilità grave, non è utile per maturare le ferie, il Trattamento di Fine Rapporto, la tredicesima mensilità stipendiale e anche la progressione della carriera. Ricordiamo che il congedo straordinario 24 mesi può essere richiesto da un docente, ai sensi dell’art.42 del d.lgs. 151, ma, come suddetto, ci sono delle evidenti controindicazioni di carattere economico.
È bene sapere che ai sensi dell’art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n 151/2001, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica.
Nel 2013, l’attuale Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, esprime un importante “Parere” sul congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, precisamente sulla computabilità ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica. Nello specifico è il Parere della Funzione Pubblica n. 2285 del 15/01/2013.
Il congedo biennale richiesto da un docente per assistere un familiare con disabilità grave, è un istruttoria che il richiedente deve documentare alla scuola e che la stessa scuola deve inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) perché è l’ente pubblico che si occupa della gestione economica e finanziaria dei dipendenti pubblici, inclusa l’erogazione dell’indennità e la gestione dei contributi figurativi durante il congedo. Il congedo viene richiesto dal docente, alla scuola di servizio, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modifiche, ma è ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 123/2011 che il provvedimento acquisterà efficacia solo a seguito del superamento con esito positivo del controllo di regolarità amministrativa-contabile.
Infatti è utile sapere che è proprio l’art. 8 del D.Lgs. n. 123/2011 a disciplinare il controllo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti. In buona sostanza è la Ragioneria Territoriale dello Stato a controllare l’istruttoria prodotta dal docente e consegnata alla scuola, al fine di convalidare o eccepeire osservazioni tecnico-normative.
Per esempio la RTS a verificare, in fase istruttoria da parte dell’istituto scolastico, l’attinenza giuridica dei soggetti che richiedono il congedo, non risultando sufficiente la sola esistenza del verbale di invalidità e dello stato di gravità dell’assistito, ma anche la documentazione della convivenza tra asistito e richiedente, l’accertamento specifico dei soggetti legittimati secondo l’ordine di priorità.
In proposito, si precisa che l’ordine di priorità dei possibili beneficiari è stato espressamente previsto dall’art. 42 del D.lgs. n.151/2001 e che le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio.
Per quanto attiene la dichiarazione di patologie invalidanti, diverse Ragionerie Territoriali dello Stato, precisano nelle loro direttive operative, si intende quanto già definito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1/2012, che ha indicato come punto di riferimento per “patologia invalidante” la certificazione medica rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero, come definito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278.