Breaking News

Congedo parentale 2025, tutto quello che c’è da sapere

Le ultime misure contenute nel Documento di finanza pubblica del 2 ottobre e nella legge di Bilancio 2025 ridisegnano in modo significativo il sistema dei congedi parentali e dei permessi per assistere i figli. L’obiettivo è favorire un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare, ampliando diritti e tutele per i lavoratori dipendenti, compresi i docenti.

Congedo parentale: estensione fino ai 14 anni del figlio

Il documento finanziario anticipa modifiche al d.lgs. 151/2001, portando il limite di utilizzo del congedo parentale da 12 a 14 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affido).
Resta fermo il limite complessivo:

  • 10 mesi per la coppia,
  • 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi,
  • 11 mesi per il genitore solo.

Durata massima per ciascun genitore

  • Madre: fino a 6 mesi.
  • Padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 con almeno 3 mesi di utilizzo.
  • Genitore solo: fino a 11 mesi.

Retribuzione durante il congedo

Per i lavoratori dipendenti (unica categoria a cui si applicano le novità), i periodi indennizzabili vengono potenziati.

Nuova articolazione delle indennità

  • Primo mese: 100% dello stipendio (entro i 6 anni del minore).
  • Secondo e terzo mese: 80% della retribuzione (entro i 6 anni).
  • Ulteriori sei mesi: 30% dell’indennità.
  • Ultimi due mesi: non retribuiti, salvo casi di reddito basso.

Le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 stabiliscono che fino a tre mesi possono essere indennizzati all’80%, anche frazionati a giorni o ore. La fruizione può essere alternata tra i genitori, anche negli stessi giorni.

Applicazione delle nuove misure: quando spettano gli aumenti

L’INPS, con circolare 95/2025, chiarisce che la maggiorazione all’80% spetta:

  • 1 mese per figli nati/entrati in famiglia prima del 1/1/2023;
  • 2 mesi per figli nati prima del 1/1/2024;
  • 3 mesi per nati prima del 1/1/2025 o successivi, purché vi sia un genitore dipendente.

Tutte le indennità maggiorate spettano solo se il congedo è usufruito entro i 6 anni di vita del minore.

Permessi per malattia del figlio: raddoppiano i giorni

L’art. 50 del documento di finanza pubblica modifica l’art. 47 del d.lgs. 151/2001.

Nuovi limiti

  • Da 0 a 3 anni: ogni genitore ha diritto a 10 giorni ciascuno (prima erano 5), fruibili alternativamente.
  • Da 3 a 14 anni: ciascun genitore può astenersi fino a 10 giorni lavorativi l’anno.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate