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Congedo parentale, a chi spetta e come fruirne

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L’istituto del congedo parentale (ex astensione facoltativa) istituito dall’art. 32 del D. Lgs 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e successivamente modificato dal dal D. Lgs 80/2015 è il periodo di riposo che può essere fruito dai genitori, lavoratori dipendenti ,successivamente al periodo di astensione obbligatoria post partum. Esso prevede, per ciascun genitore, il diritto di assentarsi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età)

Destinatari e durata del congedo

Il periodo di congedo spetta alla madre lavoratrice, dopo il periodo di congedo di astensione obbligatoria post partum ,per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Spetta, altresì, al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al periodo di astensione obbligatoria della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.

Nel caso in cui vi sia un solo genitore (a seguito di decesso del coniuge o di parte dell’unione civile , abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori a seguito di provvedimento giudiziale ), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto perché inoccupato.

I congedi parentali, quando fruiti da entrambi i genitori, non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Modalità di fruizione (nel caso del genitore che sia docente)

Per usufruire del congedo in questione il genitore richiedente deve farne richiesta al dirigente scolastico rispettando i termini di preavviso posti dalla norma. Come detto in premessa, il decreto legislativo 151/01 ha subito modifiche, al riguardo, dal decreto legis.vo 85/2015 che all’art. 7, comma 1, nel riformulare il disposto di cui all’art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001, che fissava in 15 giorni il termine di preavviso, sancisce che ai fini dell’esercizio del diritto, dal 25 maggio 2015, “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.

Sulla questione del termine di preavviso è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con l’interpello n.13 del 2016, stabilendo la prevalenza dei termini di preavviso previsti dal CCNL di comparto sulla norma di legge. Vi si legge, testualmente: “in considerazione del fatto che l’operatività delle misure introdotte nei termini previsti dal Decreto n. 80/2015 resta condizionata alla verifica, effettuata in sede di monitoraggio periodico, circa la loro perdurante compatibilità finanziaria e tenuto altresì conto del fatto che il Legislatore del 2015 ribadisce, in continuità con la formulazione precedente dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell’istituto, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti”.

Tuttavia, lo stesso CCNL all’art. 12 comma 8 prevede che:” in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.

Trattamento economico

Sulla questione del trattamento economico spettante per il periodo di congedo di cui alla presente scheda è intervenuta l’Aran che con proprio parere https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3723-scuola-aspettativa-congedi/7420-scu098orientamenti-applicativi.html ha chiarito che alla luce del nuovo decreto legislativo n.80/2015 i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4 del CCNL scuola del 29/11/2007 sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.

Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo. Infatti, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole. Dopo l’ottavo anno di età non è dovuto nessun indennizzo.