Home Personale Contagio da Covid 19 e tutela Inail: scheda della Cisl Scuola

Contagio da Covid 19 e tutela Inail: scheda della Cisl Scuola

CONDIVIDI

Nel caso di contagio da Covid-19 in ambito lavorativo, il medico provvede alla trasmissione all’Inail del certificato di infortunio mentre compete all’istituto scolastico la denuncia d’infortunio ai sensi della normativa vigente. I termini decorrono dalla ricezione del certificato medico. La valutazione circa l’indennizzabilità spetta all’Inail.

Di questo e di altri aspetti procedurali si occupa la Cisl Scuola, in un’interessante scheda di approfondimento dal titolo “Contagio da Covid 19 e tutela Inail“.

Termini per la denuncia all’Inail

Il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni dalla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio del certificato medico. L’Istituto scolastico è esonerato dall’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza poiché a tale adempimento provvede l’Inail.

Infortunio anche per quarantena e isolamento fiduciario

Il D.L. 18/2020, all’art. 42 c. 2 ha specificato che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa.

Responsabilità datoriali

Dal riconoscimento del contagio da Covid-19 come infortunio sul luogo di lavoro non discende automaticamente la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Infatti, come chiarito dall’Inail con circolare n. 22/2020, “il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio“.