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Contributi pensione, valgono le attività aggiuntive e le ore eccedenti?

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Un nostro lettore chiede se le attività aggiuntive e le ore eccedenti l’orario di cattedra abbiano una ricaduta ai fini pensionistici con l’attuale sistema misto o contributivo.

Pensioni, le attività aggiuntive non incidono sui contributi. Le ore eccedenti si

Rispondendo alla lettrice possiamo dire che le ore aggiuntive all’insegnamento, ovvero quelle che riguardano le attività e progetti svolti a scuola, non hanno alcuna ricaduta sui contributi di pensione, nè sulla tredicesima.

Diversamente, per quanto riguarda le ore eccedenti, in questo caso possiamo dire che, se queste vengono retribuite fino al 31 agosto, queste varranno come contributi che andranno a incidere sulla futura pensione. 

Attività aggiuntive all’insegnamento

Le attività aggiuntive di insegnamento, rappresentano lo svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, relativi agli interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, fatta eccezione le attività aggiuntive di insegnamento di sostituzione dei docenti assenti, le ore di approfondimento negli istituti professionali, le attività complementari di educazione fisica.

Per queste attività aggiuntive all’insegnamento, è previsto un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5 allegata al CCNL scuola 2006/2009.

Le cifre in questione ammontano a 35 euro per compensare le ore aggiuntive di insegnamento17,50 euro per le ore aggiuntive non di insegnamento e 50 euro per le ore aggiuntive per i corsi recupero per gli studenti che hanno un debito scolastico e quindi una sospensione del giudizio.
Queste ore aggiuntive vengono retribuite con il Fondo d’Istituto, ragion per cui non fanno riguardano i contributi di pensione.

Ore eccedenti l’orario di cattedra

Invece, oltre alle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, abbiamo le ore eccedenti che costituiscono, per l’intero anno scolastico, una cattedra con un numero di ore maggiore di quelle obbligatorie previste ai sensi dell’art.28 del CCNL scuola.

Stiamo parlando di quei casi in cui ad un insegnante di scuola secondaria, ad esempio, viene assegnato un orario composto da 20 ore settimanali. In quel caso, prevedendo il contratto il limite di 18 ore in una settimana, quelle due ore eccedenti saranno retribuite dal Tesoro, e non dal Fondo di Istituto come nel caso delle attività aggiuntive.

Per questa ragione, queste ore vengono conteggiate come contributi pensionistici.