Uno dei dilemmi della legislazione scolastica riguardo le sanzioni disciplinari che un dirigente scolastico può erogare nei confronti di un docente, è quello riferito alla sospensione dal servizio del docente fino a un massimo di 10 giorni. La domanda è: “può un dirigente scolastico procedere con una sanzione disciplinare, arrivando a chiudere il procedimento sanzionatorio nei confronti di un docente con la sospensione dal servizio per un tempo inferiore ai 10 giorni?” . Per qualcuno questo è possibile che avvenga, mentre per altri la questione delle sanzioni di sospensione del servizio dei docenti è di competenza dell’Uffico dei procedimenti disciplinari (UPD) e non del dirigente scolastico. A chiarie di chi è la competenza, arriva in soccorso una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 luglio 2025, la n. 20455.
Il fatto accade nel 2022 in un Istituto Comprensivo di Roma, quando un docente di religione con contratto a tempo determinato, a causa di un comportamento inadeguato nei confronti del suo dirigente scolastico, viene sanzionato, dal suo stesso capo di Istituto, con una sanzione disciplinare che ha comportato la sospensione dal servizio e dalla relativa parte stipendiale, per due giorni.
Il docente di religione sospeso dal servizio per due giorni, attraverso una sanzione disciplinare irrogata dal suo stesso dirigente scolastico, si rivolge al tribunale del lavoro di Roma per avere annullato il provvedimento disciplinare per l’incompetenza della procedura che non poteva essere affidata al dirigente scolastico ma semmai all’Ufficio territoriale competente per questa tipologia di sanzione. Sia il Tribuanle del lavoro in primo grado che la Corte d’Appello di Roma, confermano la sanzione disciplinare irrogata dal dirigente scolastico al docente, sentenziando la correttezza della procedura e rigettando l’istanza del docente che lamentava un errore di competenza della procedura sanzionatoria.
È utile ricordare che la Corte di Cassazione è il supremo organo della giurisdizione ordinaria, con il compito di garantire l’uniforme interpretazione e applicazione della legge e di verificare la legittimità delle sentenze di altri tribunali. Per quanto premesso è importante sottolineare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n.20455 del 21 luglio 2025, accoglie il ricorso del docente di religione sanzionato dal dirigente scolastico con due giorni di sospensione, annulla la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma e della Corte d’Appello e rinvia alla revisione della sentenza alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame riguardo la competenza della sospensione dal servizio dei docenti.
Per quanto riguarda la decisone da parte della Suprema Corte, c’è da evidenziare che questa è intervenuta per una chiara denuncia della violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 492 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 91 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il personale del comparto scuola e dell’art. 29 del C.C.N.L. 19 aprile 2018 per il personale del comparto istruzione e ricerca. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che le sanzioni disciplinari applicabili al personale docente della scuola sono ancora quelle tipizzate dal d.lgs. n. 297/1994, al quale rinviano entrambi i contratti collettivi indicati in rubrica, sicché la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio ha come limite massimo edittale, che è quello che rileva ai fini della attribuzione della competenza, un mese e non dieci giorni, limite, quest’ultimo, applicabile al solo personale ATA e quindi erroneamente richiamato nella sentenza impugnata.
Dunque la Corte di Cassazione specifica che per le sospensioni dal servizio dei docenti sussiste la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari e non del dirigente scolastico, quindi nel caso in specie si è agito erroneamente applicando di fatto una sanzione illegittima sul piano della procedura formale.
La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l’entità della sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.