Home Precari Cosa fare se è negato l’accesso agli atti del concorso a cattedra?

Cosa fare se è negato l’accesso agli atti del concorso a cattedra?

CONDIVIDI

Ci sono stati dei casi di richiesta di accesso agli atti, per visionare la prova del concorso a cattedra, che dopo tre mesi non hanno ottenuto risposta. Cosa fare?

In particolare ci piace sottolineare il caso specifico di un nostro attento lettore che ha sostenuto la prova del concorso docenti lo scorso 18 maggio 2016 per una data classe di concorso che ha avuto necessità, visto il numero esiguo dei partecipanti, di accorpare diverse regioni d’Italia a quella del Lazio. In data 9 agosto 2016 l’USR Lazio, coordinatore per tale classe di concorso, ha pubblicato sul proprio sito l’elenco degli ammessi alla prova orale. Non avendo superato la prova, il nostro lettore, nella stessa data ha inviato tramite PEC una richiesta di accesso agli atti, per capire le motivazioni della sua esclusione.

Ebbene ad oggi, dopo 80 giorni dalla data di richiesta di accesso agli atti, ancora non ha ricevuto alcun documento rimanendo all’oscuro sul motivo della sua esclusione.

Ma cosa dice la legge rispetto il diritto di accesso agli atti, anche in riferimento alla visione della correzione della propria prova concorsuale?

Il riferimento normativo è la legge 241/90, nota come legge sulla trasparenza, che nell’art.2 commi 1 e 2 specifica che il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente.

Se poi la richiesta inoltrata dal ricorrente fosse stata irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne avrebbe dovuto dare comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Nel caso in specie il docente che il 9 agosto 2016 aveva richiesto agli atti, dopo 80 giorni non ha avuto nessuna risposta, per cui si può assolutamente parlare di “silenzio rigetto”. In buona sostanza una forma di diniego all’accesso agli atti tacita.

Cosa potrebbe fare a questo punto il docente a cui è stata negata la presa di visone della prova concorsuale?

In tal caso, visto l’ormai evidente diniego dell’accesso, anche se tacito, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero al difensore civico competente per àmbito territoriale, oppure alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.