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16.05.2026

Deroghe mobilità docenti, per i trasferiti su sede puntuale si può superare il vincolo anche senza avere una precedenza

Un docente X ci chiede una interpretazione della normativa sulle deroghe ai vincoli di mobilità per i docenti che abbiano ottenuto trasferimento su una sede puntuale. Il docente X domanda: ” Sono stato trasferito per il 2025/2026 su una sede puntuale di un comune diverso da quello della mia residenza. Tale trasferimento mi ha sottoposto al vincolo triennale di permanenza nella scuola di attuale titolarità. Nell’anno in corso sto usufruendo dei permessi per la legge 104/1992 per assistenza nel mio comune di residenza, nel limite di tre giorni al mese, per la nonna che si trova in stato di gravità (art.3, comma 3 della legge 104/92). Ho diritto comunque alla deroga al vincolo di mobilità oppure ci sono delle limitazioni al mio caso specifico?”

Normativa delle deroghe al vincolo mobilità

La domanda posta dal docente X è capziosa e si incardina proprio nella direzione dell’interpretazione normativa. Nello specifico è importante sottolineare che ai sensi dell’art.2 comma 2 del CCNI mobilità, il dispositivo legislativo previsto dall’articolo 58, comma 2, lettera f), del D.L. 73/2021, ovvero il vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2025-2028, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Nel suddetto comma 2 è definita la deroga legislativa che “non si applica ai docenti beneficiari di precedenza contrattuale”, senza specificare che questa deroga sia l’unica o la sola procedura per evitare la barriera del vincolo triennale per coloro che abbiano ottenuto un trasferimento su sede puntuale.

Bisogna sottolineare che il comma 6 dell’art.2 del CCNI mobilità 2025-2028 del 10 marzo 2026, è una norma volta ad ampliare le deroghe oltre gli aspetti legislativi previsti dall’art.58 , comma 2, lettera f), del D.L. 73/2021. È proprio il comma 6 che stabilisce al punto b) che coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si trovano in una condizione giuridica di deroga al vincolo di mobilità anche per i docenti che si trovassero nella condizione prevista nel comma 2, art.2 del CCNI mobilità 2025-2026.

Si comprende, quindi si può dare facile interpretazione, che il comma 6 sia un ampliamento contrattuale di quanto previsto nel comma 2, dal fatto che così viene riportato: “ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, è comunque garantita, in deroga ai vincoli di permanenza di cui ai medesimi commi, la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrino nelle seguenti categorie”… Appare evidente quindi che venga garantita la deroga alla mobilità, anche per i docenti trasferiti in una scuola su preferenza puntuale espressa, se fruiscono dei permessi di legge 104/92, nel limite mensile dei tre giorni, per accudire un parente o un affine entro il secondo grado di parentela.

Risposta al quesito del docente

Per come su argomentato e per come abbiamo interpretato la normativa legislativa e contrattuale, possiamo affermare che il docente X ha diritto ad avere la deroga al vincolo di mobilità anche senza fruire di alcuna precedenza dell’art.13 del CCNI mobilità, ma, come previsto dall’art.2, comma 6, del CCNI mobilità 2025-2026, fruendo della deroga di assistenza alla nonna per massimo tre giorni al mese come previsto dall’art.33, comma 3, della legge 104/92.

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