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Covid-19, ecco il Protocollo che aggiorna le misure per il contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro [PDF]

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Il 30 giugno scorso è stato siglato il Protocollo che aggiorna e rinnova i precedenti accordi tenendo conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021.

Il nuovo Protocollo contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica.

Le misure prevenzionali riguardano:

  • la corretta circolazione delle informazioni all’interno dei luoghi di lavoro ma anche per coloro che vi accedono
  • le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
  • la gestione degli appalti
  • la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria
  • le precauzioni igieniche personali
  • i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comun
  • la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti
  • a gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria
  • il lavoro agile
  • la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Verifica delle misure entro il 31 ottobre 2022

Le Parti si impegnano a incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure di prevenzione e comunque entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure.

Uso delle mascherine FFP2

Il Protocollo sottolinea che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità; delle attività lavorative.

A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

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