Una tragedia che si consuma nel silenzio di una casa: la cameretta è vuota, le pareti risuonano di vuoto, nelle lacrime di mamma, papà e sorella. È scomparso da un momento all’altro Pahasara, 16 anni, affetto da grave forma di autismo, studente presso un istituto di Verona. Lunedì mattina 15 settembre, il ragazzo è annegato nella piscina di una villetta.
Secondo quanto ricostruito finora e riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo, durante l’orario delle lezioni, è riuscito a uscire dalla scuola, apparentemente passando inosservato per una porta secondaria confinante con la villetta. In classe c’erano altre otto ragazze e ragazzi con disabilità, e una sola insegnante. Nessuno si sarebbe accorto della sua fuga; le telecamere della villetta lo hanno ripreso mentre scavalcava il cancello, giocava nel giardino con il cane, si spogliava e infine entrava nella piscina, pur non sapendo nuotare. Il corpo è stato rinvenuto alle 14.30, dopo che la scuola aveva dato l’allarme e i genitori formalizzato la denuncia.
La Procura, per il momento, non ha ancora aperto un’inchiesta; la famiglia, assistita da un avvocato, chiede chiarezza su come sia possibile che per almeno due ore non si sappia cosa sia successo — l’adolescente sarebbe uscito dalla scuola intorno alle 9; i genitori sono stati avvisati solo alle 11. “Si tratta di un ragazzo che doveva essere costantemente vigilato”, dice l’avvocato.
Oltre al dolore, resta la domanda delle responsabilità: possono emergere profili penali? E civili? Il legale sostiene che se si accertasse che un insegnante o il personale scolastico aveva l’obbligo di sorvegliare e non l’ha fatto, potrebbe configurarsi un omicidio colposo; altrimenti responsabilità civile per danni.
I funerali sono fissati per giovedì 18 settembre: alle 13,30 un momento di preghiera al Cimitero Monumentale, poi la celebrazione della messa alle 14,30 nella parrocchia di San Giovanni Battista.
Per comprendere se vi siano responsabilità giuridiche della scuola — penali o civili — è utile conoscere il concetto di culpa in vigilando.
Come già riportato in alcuni nostri articoli, la culpa in vigilando è la responsabilità che ricade su chi ha il dovere di sorvegliare, qualora la mancata vigilanza provochi danni. È una forma di responsabilità presunta: non serve dimostrare che chi vigilava fosse colpevole in senso soggettivo, ma che non abbia adempiuto all’obbligo oggettivo di sorveglianza.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 2048 del Codice Civile italiano, secondo cui i genitori, i tutori e chi ha comunque diritto o dovere di vigilanza sugli alunni rispondono dei danni causati da questi, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta prova liberatoria).
La prova liberatoria consiste nel dimostrare che:
Nel contesto scolastico, questo obbligo si estende non solo durante le lezioni, ma anche in tutti gli spazi e momenti in cui gli alunni si trovano sotto la responsabilità della scuola: cortili, spazi comuni, spostamenti interni, ricreazione, uscita dalla scuola, attività esterne, etc.
Vi sono, inoltre, elementi che possono modulare la responsabilità:
Sarà compito della magistratura accertare se la scuola e i singoli docenti abbiano adempiuto al loro dovere con la diligenza richiesta, se si siano adottate misure preventive adeguate, e se il danno fosse evitabile. Se sì, la scuola potrebbe essere responsabile civilmente e/o penalmente per culpa in vigilando; se invece riuscissero a dimostrare che nulla avrebbe potuto impedire l’evento, potrebbero difendersi con la prova liberatoria.