Il Decreto-Legge 22 ottobre 2026, n. 190 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile” è stato pubblica nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento introduce un complesso di norme finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana, alla tutela dell’ordine pubblico durante le manifestazioni e all’inasprimento degli strumenti di prevenzione e repressione della criminalità minorile
Il Decreto-Legge 22 ottobre 2026, n. 190 segna un netto cambio di passo nelle politiche di sicurezza urbana, prevenzione dei disordini di piazza e contrasto alla delinquenza giovanile. Emanato con la motivazione di rispondere a urgenti esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il provvedimento introduce un articolato pacchetto di norme che punta a inasprire le risposte sanzionatorie, responsabilizzare le famiglie e velocizzare i meccanismi di intervento giudiziario e delle forze dell’ordine.
Tra le novità di maggior rilievo spicca l’intervento sul diritto penale minorile. .
Inoltre, il decreto chiama in causa in modo diretto i genitori dei minori coinvolti in fatti illeciti. Qualora un minorenne partecipi a reati commessi in gruppo o durante manifestazioni, all’esercente la responsabilità genitoriale si applica una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro (che sale da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione), salvo che il genitore non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Per i danni arrecati a beni pubblici dal minore, il Prefetto può ordinare al genitore il relativo risarcimento economico, mentre i soggetti privati danneggiati possono avvalersi dell’ordinanza prefettizia per richiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Si prevede infine l’estensione dell’arresto in flagranza differita e l’adeguamento delle misure cautelari per i minori dai 16 anni in su.
Un secondo pilastro centrale è rappresentato dalle norme a tutela dell’ordine pubblico durante i cortei e gli eventi pubblici. Viene istituita la nuova figura di reato di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche” (art. 420-bis c.p.), che punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 10.000 a 20.000 euro chiunque, all’interno di un gruppo di almeno cinque persone, utilizzi o lanci bastoni, petardi, razzi, spray urticanti o altri oggetti atti ad offendere, creando un pericolo concreto per le persone e danni alle cose.
Le pene si inaspriscono per chi agisce con il volto coperto o danneggia infrastrutture critiche e servizi di trasporto pubblico, arrivando alla reclusione da 4 a 12 anni per chi organizza, promuove o incita ai disordini. Parallelamente, viene introdotta un’aggravante specifica per il danneggiamento commesso da gruppi di almeno cinque persone, ed è esteso a tutte queste condotte l’istituto dell’arresto in flagranza differita.
Sul piano amministrativo e preventivo, il Questore ottiene la facoltà di applicare l’avviso orale con il divieto di radunarsi (fino alla durata di un anno) nei confronti di soggetti con precedenti o condanne che, in gruppi di cinque o più persone, tengano condotte intimidatorie o violente; una misura applicabile anche ai minori dai 14 anni in poi. Viene inoltre ampliata la possibilità di trattenimento cautelativo nei locali di polizia durante specifiche operazioni di prevenzione in luoghi ad alto afflusso.
Infine, il decreto affronta in modo mirato le criticità registrate a livello locale, prevedendo un incremento di 500 unità delle Forze armate a Milano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” fino al 31 dicembre 2026, con uno stanziamento dedicato di circa 4,93 milioni di euro e l’accesso a procedure di somma urgenza per il supporto logistico. Per evitare che un elevato numero di arresti metta in crisi la risposta giudiziaria, viene infine velocizzata l’assegnazione straordinaria di magistrati per le convalidi degli arresti, che potrà essere disposta entro 24 ore senza attendere i pareri preventivi dei consigli giudiziari.
Il decreto fa già discutere parecchio per diverse ragioni.
Intanto va detto che alcune misure (per esempio quella relativa al risarcimento dei danni provocati da atti violenti dei manifestanti) esistono già.
Ma la disposizione che desta maggiori perplessità è la modifica all’articolo 98 del codice penale che introduce il principio secondo cui, per i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria.
Non è in discussione il principio in sè (d’altronde già ora al compimento dei 16 anni i ragazzi e le ragazze possono stipulare un contratto di lavoro).
Non è tuttavia chiaro per quale motivo ai sensi delle norme sulla sicurezza a 14 anni si venga considerati “capaci di intendere e di volere”, ma alla stessa età sia necessaria l’autorizzazione dei genitori per poter partecipare ad una lezione sui temi dell’educazione sessuale.
Così come non si comprende per quale motivo nel corso di una gita scolastica di più giorni, durante la notte, studenti e studentesse minori debbano essere praticamente “guardati a vista” (o quasi) dagli insegnanti accompagnatori.
Per quanto ne possiamo capire, da profani, abbiamo il sospetto che tutto questo fornirà ampio materiale di contenzioso giurisdizionale. Forse, prima o poi, qualcosa finirà davanti alla Corte di Cassazione e capiremo meglio cosa ne pensa la giustizia.