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21.10.2026

Decreto sicurezza: stretta su violenze di gruppo e danneggiamenti anche se commessi da minori; misure estese ai giovani con meno di 14 anni

In attesa di conoscere il testo ufficiale del decreto sicurezza approvato il 20 ottobre dal Governo, la nostra testata ha potuto prendere visione di una bozza più che attendibile del documento.

Sicurezza pubblica e criminalità minorile, stretta su violenze di gruppo e danneggiamenti: le novità del decreto-legge

Rafforzare la sicurezza urbana, contrastare la violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche e intervenire con maggiore incisività sui fenomeni di criminalità minorile. Sono questi gli obiettivi dello schema di decreto-legge recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», che introduce un insieme di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Il provvedimento, secondo il testo che abbiamo potuto consultare, interviene su diversi fronti: dall’inasprimento delle pene per le condotte violente commesse durante le manifestazioni alla responsabilizzazione degli esercenti la potestà genitoriale, fino al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e al potenziamento dei controlli sul territorio.

Violenza organizzata nelle manifestazioni: reclusione fino a cinque anni

Uno dei punti centrali del provvedimento è l’introduzione nel codice penale del nuovo articolo 420-bis, dedicato alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.
La disposizione punisce chi, partecipando durante una manifestazione a un gruppo composto da almeno cinque persone, organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze e altri oggetti atti a offendere, oppure lancia oggetti, razzi, bengala, petardi, fuochi artificiali e strumenti che producono fumo o gas, quando la condotta determina un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Per queste condotte è prevista la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena può aumentare da un terzo alla metà quando gli autori agiscono con modalità che rendono difficile identificarli, oppure quando gli oggetti vengono utilizzati o lanciati contro infrastrutture energetiche, trasporti, telecomunicazioni, altri servizi pubblici o beni destinati a funzioni pubbliche e di pubblica utilità.
La norma colpisce anche chi organizza o promuove la formazione del gruppo, oppure incita o istiga alla commissione delle condotte vietate, anche attraverso strumenti informatici e telematici. In questi casi la pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni.
Qualora dalle condotte derivino lesioni personali, sono inoltre previsti aumenti di pena per i reati richiamati dalla disposizione.

Pene più alte per devastazione, saccheggio e danneggiamenti

Il decreto interviene anche sui reati di devastazione e saccheggio e di attentato alla sicurezza dei trasporti, introducendo specifici aumenti di pena quando le condotte vengono commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nei casi espressamente individuati dal testo.
Per la devastazione e il saccheggio, l’aumento da un terzo alla metà è previsto quando il fatto avviene durante una manifestazione e riguarda beni esistenti in luoghi di vendita o di deposito. Per il reato disciplinato dall’articolo 420 del codice penale, il medesimo incremento è previsto quando il fatto viene commesso nel corso di manifestazioni pubbliche.
Un’ulteriore novità è l’introduzione dell’articolo 635.1 del codice penale, che stabilisce un aumento da un terzo alla metà della pena per il danneggiamento quando le condotte previste dalla norma sono commesse da un gruppo organizzato composto da almeno cinque persone.
L’obiettivo è aggravare il trattamento sanzionatorio delle azioni che, oltre a ledere beni pubblici o privati, possono compromettere la sicurezza e la regolare fruizione degli spazi collettivi.

Criminalità minorile: presunzione relativa di capacità di intendere e di volere

Una parte significativa del provvedimento riguarda i minorenni coinvolti in condotte penalmente rilevanti.
Lo schema modifica l’articolo 98 del codice penale, introducendo, nei casi già contemplati dalla disposizione, una presunzione di capacità di intendere e di volere del minore, fino a prova contraria.
La modifica è accompagnata da un intervento sul processo penale minorile: il pubblico ministero e il giudice potranno acquisire elementi utili alla valutazione dell’imputabilità secondo la nuova previsione.
La disposizione dovrà essere letta nel quadro delle regole che disciplinano la responsabilità penale dei minorenni e l’accertamento della loro capacità. La presunzione prevista dal testo è infatti relativa, perché ammette la prova contraria.
Il decreto interviene inoltre sulle disposizioni processuali riguardanti i minorenni, includendo alcune delle nuove fattispecie tra quelle richiamate dalle norme in materia di arresto in flagranza e di applicazione delle misure previste dal procedimento penale minorile.

Sanzioni per i genitori e risarcimento dei danni

Tra le misure più rilevanti figura il sistema di sanzioni amministrative previsto per gli esercenti la potestà genitoriale quando un minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di determinati reati.
Per la prima condotta è prevista una sanzione da 500 a 1.000 euro, salvo che il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
In caso di reiterazione, la sanzione sale da 1.000 a 2.000 euro, con la medesima possibilità di fornire prova contraria.
Il prefetto, quando applica la sanzione prevista per la reiterazione, può anche segnalare al tribunale per i minorenni competente l’opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa.
Il provvedimento contempla inoltre una specifica procedura per il risarcimento dei danni arrecati ai beni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Il prefetto può ordinare all’esercente la potestà genitoriale il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, sulla base degli atti disponibili. Contro l’ingiunzione è possibile proporre opposizione davanti al tribunale competente entro quaranta giorni dalla notifica.
Anche i soggetti privati danneggiati possono ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo previsto dal codice di procedura civile, secondo le modalità indicate dal testo.

Divieto di raduno per gruppi violenti

Sul fronte della prevenzione, lo schema introduce la possibilità per il questore di disporre, per ragioni di sicurezza, un avviso orale accompagnato dal divieto di radunarsi con una o più persone determinate in luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati.
La misura può essere adottata quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose.
Il divieto può durare al massimo un anno e può riguardare anche minorenni che abbiano compiuto quattordici anni, secondo la procedura richiamata dalla disposizione.
La finalità è intervenire preventivamente nei confronti di gruppi che manifestano comportamenti pericolosi, attraverso uno strumento che limita la possibilità di ritrovarsi in determinati luoghi e con determinate persone.

Accompagnamento negli uffici di polizia durante specifiche operazioni

Il testo amplia inoltre le ipotesi nelle quali può essere effettuato l’accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia.
La nuova disposizione riguarda specifiche operazioni finalizzate alla prevenzione di reati capaci di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. La misura può interessare soggetti rispetto ai quali sussista un fondato motivo di ritenere che possano porre in essere condotte concretamente pericolose per la sicurezza.
Per la procedura continuano ad applicarsi le disposizioni già richiamate dalla norma, comprese quelle relative alle modalità previste per il trattenimento.

Più personale per la sicurezza a Milano

Un intervento specifico è dedicato alla città di Milano, in relazione ai gravi incidenti richiamati dal provvedimento.
Fino al 31 dicembre 2026, il contingente delle Forze armate impiegato per rafforzare il controllo del territorio viene incrementato di 500 unità.
Per attuare la misura, il Ministero della Difesa è autorizzato ad acquisire servizi e forniture attraverso procedure di somma urgenza. La spesa autorizzata per l’intervento ammonta a 4.753.131 euro.
La disposizione ha quindi carattere temporaneo e mira a rafforzare la presenza sul territorio in una fase individuata dal testo come meritevole di un intervento urgente.

Organizzazione degli uffici giudiziari e convalide degli arresti

Il decreto contempla infine misure organizzative per affrontare gli eventi di ordine pubblico che possono comportare un numero rilevante di arresti in flagranza.
In tali circostanze, l’applicazione del personale prevista dalla disposizione può essere disposta entro ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente, senza attendere preventivamente il parere del consiglio giudiziario. La richiesta e il provvedimento devono essere successivamente trasmessi al consiglio per le valutazioni di competenza.
La finalità dichiarata è consentire che le procedure di convalida degli arresti siano definite nei termini stabiliti dalla legge, anche quando si verificano eventi che determinano un carico straordinario di procedimenti.

Un intervento su repressione e prevenzione

Nel suo complesso, lo schema di decreto-legge combina l’inasprimento delle sanzioni penali con nuovi strumenti amministrativi e preventivi. Da un lato, introduce fattispecie specifiche e aumenti di pena per le condotte violente e i danneggiamenti commessi in gruppo; dall’altro, prevede misure rivolte ai minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale e ai soggetti individuati come potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico.
A questi interventi si affiancano disposizioni organizzative per gli uffici giudiziari e un rafforzamento temporaneo del presidio di sicurezza a Milano.

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