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Definizione degli organici per il triennio 2016-2019

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Con la nota 11729 del 29 aprile 2016 il Miur ha trasmesso le tabelle di ripartizione dei posti alle diverse regioni allegate allo schema di Decreto Interministeriale concernente la predisposizione degli organici per il prossimo triennio 2016-2019, così come previsto dalla legge 107/2015.

Le tabelle prevedono una ripartizione suddivisa per i diversi gradi di scuola relativamente ai 601.126posti comuni e a 48.812del potenziamento, oltre alla ripartizione complessiva dei posti di sostegno (96.480 posti in totale, comprensivi della quota aggiuntiva).

Per la determinazione dell’organico triennale dell’autonomia, la quantificazione e la ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni di diritto dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’anno scolastico 2015/2016, dell’entità della popolazione scolastica riferita al periodo 2016/2019 rilevata dall’anagrafe degli alunni, dell’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni.

 

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L’organico di potenziamento dell’offerta formativa è determinato in base alla tabella allegata alla legge 107/15 e alla previsione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche sulla scorta di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2015/16.

L’organico di sostegno è stato definito nel limite del D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge 128/13 e dei posti assegnati ulteriormente dalla Tabella l allegata alla legge 107/15.

Con riferimento al potenziamento dell’offerta formativa, gli USR dovranno vagliare le richieste delle scuole, tenendo conto che l’individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso a suo tempo effettuata in vista delle immissioni in ruolo dell’ultima fase del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/15, pur non costituendo un vincolo per la definizione del futuro fabbisogno del potenziamento, rappresenta comunque un dato di cui tener conto a livello regionale per evitare situazioni di eccessivo squilibrio nelle disponibilità totali delle singole aree disciplinari.

Pertanto, il Miur ritiene operabile una ridistribuzione dell’organico, che verrà gestito direttamente dagli uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome.

Inoltre, sarà necessario considerare, preliminarmente alle richieste di attivazione da parte delle istituzioni scolastiche, le situazioni di esubero non riassorbibili nell’ordinario sviluppo degli organici di diritto delle singole autonomie, consentendo, nei limiti del possibile, la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarità.

I posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti della stessa autonomia scolastica.

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa il Miur ribadisce che non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale.

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