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Dirigente scolastica condannata perché non pubblicava i comunicati sindacali

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Dopo che la Flc Cgil di Cuneo aveva chiesto, attraverso il legale avv. Giliotti Barbara, il provvedimento ex art. 28 Statuto di Lavoratori nei confronti di una Ds di un Istituto Comprensivo della provincia cuneese, arriva una sonora condanna per condotta antisindacale per la Dirigente scolastica, attraverso un’ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo.

La condotta antisindacale della DS

La Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo della provincia di Cuneo è stata condannata, dal giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo, per condotta antisindacale. L’ordinanza che certifica la condotta antisindacale della Dirigente scolastica è del 27 giugno 2019 e specifica che la Ds avrebbe dovuto pubblicare, nella bacheca online del sito istituzionale della scuola, i comunicati sindacali indirizzati dalla Flc Cgil di Cuneo a tutti i lavoratori della scuola.

Le negligenze della Dirigente scolastica sono state in primo luogo nella mancata affissione in tutte le sedi aziendali e nella mancata pubblicazione nella bacheca sindacale on-line di comunicati sindacali, da ultimo nelle date del 13 aprile 2019, del 19 maggio 2019 del 20 maggio 2019; in secondo luogo nel mancato rispetto della procedura prevista per la formazione del Piano annuale delle attività docenti, pretermessa la delibazione del collegio docenti.

Ordinanza del giudice del lavoro

Il giudice del lavoro del tribunale di Cuneo, Dott.ssa Daniela Rispoli, ha dichiarato il carattere antisindacale della condotta di parte convenuta e della Dirigente Scolastica consistente nella mancata pubblicazione delle comunicazioni sindacali sullo specifico spazio on line denominato “bacheca aziendale” previsto sul sito dell’Istituto; ha ordinato alle parti convenute di provvedere l’immediata pubblicazione sul sito delle comunicazioni meglio individuate nel provvedimento e di ogni altra comunicazione sindacale; ha ordinato la pubblicazione dell’ordinanza medesima sulla pagina principale (“home page”) del sito web dell’Istituto Comprensivo per almeno 30 giorni; ha condannato il Miur alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese del procedimento, per onorari, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.