Home Personale Dirigente scolastico impone ai docenti la vigilanza degli studenti in chiesa

Dirigente scolastico impone ai docenti la vigilanza degli studenti in chiesa

CONDIVIDI

Un Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo della Campania decide, con una circolare, che i docenti in servizio nella sua scuola accompagneranno gli studenti in Chiesa per il precetto pasquale e faranno vigilanza durante la messa. La circolare ha destato incredulità per il suo contenuto e per l’ordine di servizio richiesto.

Circolare del DS sul precetto pasquale

La circolare di un Ds di un Istituto Comprensivo della Campania ha per oggetto: “Partecipazione a momenti fondamentali della vita civile, culturale e religiosa” ed è stata pubblicata sul sito della scuola. Il Dirigente scolastico si rivolge alle famiglie e agli studenti nel rispetto di tutte le religioni e di tutte le credenze, cosi come di ogni posizione nei riguardi del pensiero critico e del personale discernimento della gnosi, per dare l’opportunità di partecipare alla celebrazione del precetto pasquale presso la parrocchia del Duomo.

Il Dirigente scolastico ordina ai docenti, senza avere richiesto prioritariamente la loro disponibilità all’uscita, di accompagnare gli studenti in chiesa, e compatibilmente con il loro orario di servizio, di assicurare la vigilanza.  Nella circolare è scritto, a caratteri maiuscoli e sottolineati, che l’uscita per il precetto pasquale è vietata agli alunni a cui è stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione con divieto alle uscite.

Uscite didattiche solo con bene placito del Prof

È bene sapere che i docenti non sono affatto obbligati ad accettare un ordine di servizio del dirigente scolastico che imponga l’accompagnamento di una classe della scuola per un’uscita didattica.

Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione.

Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. In tale norma è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il direttore didattico o il preside, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.

Atti di culto e celebrazioni fuori dalle scuole

È acclarato che, come disposto dalla sentenza del TAR Emilia Romagna n.250/1993, gli atti di culto e le celebrazioni si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 L. 121/1985), ma è anche del tutto evidente che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Campano avrebbe dovuto citare nella circolare gli estremi della delibera collegiale che ha disposto l’uscita per il precetto pasquale e il rispetto della libertà degli accompagnatori di accettare o meno di condurre gli alunni alla parrocchia e di restare per tutto l’orario di servizio a fare vigilanza.