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Dirigenti scolastici, mobilità interregionale: non serve il consenso del Dg della regione richiesta

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Le novità del nuovo CCNL dei dirigenti scolastici, fresco di sottoscrizione, ha riguardato soprattutto la parte economica. Molte norme del contratto previgente sono rimaste immutate. Un piccolo cambiamento ha riguardato però la parte relativa alla mobilità interregionale.

Infatti si registra un piccolo cambiamento rispetto alle disposizioni precedenti. Recita infatti il vecchio contratto all’art. 9 comma 4 : “Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti vacanti annualmente…“.

Il nuovo contratto all’art. 53 ha stabilito che in merito all’articolo appena citato sono eliminate le parole: “e con il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta“.

Dunque è stato escluso il requisito del consenso del direttore generale della Regione richiesta e pertanto per il DS che ha fatto domanda di mobilità interregionale si potrà procedere al trasferimento in altra regione prescindendo dal consenso del DG della Regione in cui ritiene spostarsi.