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Diritto di accesso ai verbali del collegio docenti

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Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale; e tale disponibilità non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi.
È il Consiglio di Stato a dirlo con la recente sentenza n. 02423/2013, intervenendo sulla richiesta di accesso agli atti di alcune docenti di un Liceo classico-scientifico campano. In particolare, le professoresse avevano richiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Tar per la Campania, sezione di Salerno, aveva dichiarato inammissibile, per mancata dimostrazione dell’esistenza di un interesse personale specifico e concreto, il loro ricorso per l’accesso, negato dall’Istituto scolastico, ai verbali di due Collegi dei docenti, cui le medesime avevano preso parte in qualità di componenti.
In riforma della sentenza, il Consiglio di Stato ha deciso che “tale valutazione di insussistenza del loro interesse all’accesso ai predetti documenti non può essere condivisa, trattandosi di un caso in cui l’interesse è in re ipsa, inerendo alla funzione di componente del collegio dei docenti, che giustifica l’esigenza di conservare e poter disporre della documentazione dell’attività svolta”.