Per quasi otto anni ha affiancato all’attività di insegnante quella di titolare di una ditta individuale con sede nell’Agrigentino che ha gestito fino al 2024 un agriturismo a cinque minuti di strada dalla Scala dei Turchi e a dieci dalla Valle dei Templi.
Come riporta Il Giorno, a quanto pare l’insegnante non aveva autorizzazione per svolgere l’altro lavoro. Ora è arrivata la stangata della Corte dei Conti della Lombardia, che ha condannato la 54enne a versare al ministero dell’Istruzione e del Merito i ricavi incassati senza autorizzazione dal lavoro “parallelo”: poco più di 270mila euro.
La segnalazione è arrivata nel 2024, quando un avvocato siciliano ha riferito all’istituto comprensivo in provincia di Lecco in cui la docente lavora che quest’ultima fosse impiegata pure in un’impresa “avente ad oggetto l’attività di agriturismo, affittacamere e ristorazione”. O meglio: il codice Ateco indica “attività di alloggio connesse alle aziende agricole”.
Il procedimento disciplinare interno si chiude con una sanzione di 15 giorni di sospensione. Non è finita. La preside inoltra quanto ricevuto ai magistrati contabili, che innescano gli accertamenti delle Fiamme Gialle: i finanzieri confermano la veridicità delle informazioni e aggiungono che la ditta individuale col nome della prof è cessata il 28 marzo 2024 (due mesi dopo l’alert).
Dai controlli emerge pure che nel 2016, contestualmente all’assunzione in servizio, la docente ha conferito una procura generale per l’esercizio dell’impresa, delegando quindi un rappresentante a compiere gli atti relativi alla gestione aziendale.
Una mossa che, secondo i giudici, non ha reso lecita la condotta, ma può aver indotto la donna “a sottoscrivere in buona fede la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e a non denunciare, neanche successivamente, l’attività extra istituzionale, e a non chiedere autorizzazioni di sorta”. Da qui la contestazione della colpa e non del dolo: “Se errore vi è stato, lo è stato per grave, colpevole e inescusabile ignoranza sui suoi doveri primari che si è protratta per ben otto anni”.
Detto altrimenti: la docente non poteva non sapere che quella che un consulente tecnico ha definito “una vera e propria impresa commerciale” fosse incompatibile con l’impiego pubblico. Di più: “Incompatibile, non autorizzata e non autorizzabile”. I giudici hanno comunque ridimensionato la somma contestata come danno dall’accusa, sottraendo ai 544.892,77 euro inizialmente calcolati dalla Procura i 244.147 euro di imposte nette depurate delle ritenute. La Corte ha inoltre applicato un ulteriore “sconto” per buona fede del 20% sulla cifra ottenuta, vale a dire 377.794 euro. Totale da versare: 270.235,20 euro.
Per i docenti che abbiano intenzione di fare un doppio lavoro è importante conoscere l’art. 508 del decreto legislativo 297/94 definisce il regime delle incompatibilità tra la funzione docente e altre attività lavorative che un docente vorrebbe intraprendere.
L’incompatibilità tra lo status di pubblico impiegato, quindi anche con la funzione docente, e l’esercizio di attività extra istituzionale, trova un evidente riferimento normativo nel comma 10 dell’art. 508, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 considerato nella parte in cui rinvia ai divieti ex art. 60, d.p.r. 3/1957. In tale norma è specificato che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Al di fuori dei suddetti casi di incompatibilità assoluta che, come visto, costituiscono un divieto inderogabile, il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia al dirigente scolastico. In prima battuta quest’ultimo è chiamato a verificare che l’incarico svolto dal suo dipendente non integri un divieto inderogabile (art. 60, d.p.r. 3/1957) né che, al contrario, si tratti attività che, per natura ed oggetto, non richieda un’autorizzazione in quanto liberalizzata (art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001).
A questo punto il dirigente, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell’attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l’insussistenza del conflitto di interessi.
Per quanto appena detto, possiamo affermare che i docenti i docenti full time o con contratto part time non possono esercitare attività lavorative come per esempio:
Ci sono invece alcune attività lavorative che i docenti possono svolgere e che sono pienamente compatibili con la funzione docente anche senza autorizzazione:
Alcune attività sono compatibili ma necessitano di autorizzazione d aparte del dirigente scolastico: