«Fatta la legge, trovato l’inganno.» È la massima di nonno Emanuele, sempre ripetuta da mia madre, cui io penso a ogni inizio di anno scolastico.
L’articolo 10 del D.Lgs 297/94 recita che il Consiglio di Istituto delibera i criteri relativi all’assegnazione dei docenti alle classi. Fin qui tutto bene. In tale documento leggo che si valutano le competenze acquisite insieme alle attitudini dimostrate e si tiene conto della graduatoria interna epurata dai titoli di famiglia. Al docente pare garanzia di giustizia e premiazione della meritocrazia. L’articolo 7 del D.Lgs 297/94 recita che il Collegio docenti formula al Dirigente scolastico le proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi, senza discostarsi dai criteri fissati dal Consiglio d’Istituto. In 13 anni di servizio non ho mai presenziato a un Collegio in cui si sia andati oltre la formula della votazione dei criteri: «Contrari?… Astenuti?…. All’unanimità!».
Rammento invece distintamente che, in alcune annate lavorative, sia stato più volte ribadito dal Dirigente che dovevamo fissare bene a mente che su tutto prevale la sua discrezionalità. L’articolo 25 del D.Lgs 165/2001 attribuisce al Dirigente scolastico i poteri di gestione di un privato datore di lavoro. Ora c’è da tremare. Tutti sappiamo che il privato datore di lavoro offre le migliori posizioni a parenti, amici e persone da cui può a sua volta ottenere favori. Un docente qualunque non ha speranze che quella giustizia teorica, applaudita nel leggere i criteri, si concretizzi.
Tuttavia torna in ballo il D.Lgs 297/94 con l’articolo 396, che definisce l’assegnazione delle classi come un’attività che deve obbligatoriamente muoversi sulla base degli atti degli organi collegiali. Dunque il potere del Dirigente non è arbitrario e assoluto.
Il merito e i punteggi sommati negli anni conteranno più dei favoritismi tipici del settore lavorativo privato? Certamente no! Il privato datore di lavoro/Dirigente per organizzare i suoi uffici/classi al meglio, in casi particolari e con adeguate quanto oggettive motivazioni scritte, può derogare dai criteri. ECCO L’INGANNO che subodorava mio nonno! Il balletto tra due leggi – D.Lgs 197/1994 e D.Lgs 165/2001 – è la trappola.
Il Dirigente è un individuo laureato, con specializzazioni, esperienza lavorativa pregressa, può mai non essere in grado di formulare una giustificazione generica con parvenza oggettiva, del tipo “esigenze didattiche e organizzative”, per privilegiare chi vuole, penalizzando i poveri non raccomandati che possono contare solo su titoli e numeri? Discrezionalità è sinonimo di favoritismo.
E il Capo d’Istituto può utilizzarla ogni volta che vuole, sentenziando che si tratta di casi particolari. Con tali presupposti il decreto di assegnazione alle classi del Dirigente non sarà mai impugnabile come illegittimo, nonostante in rete avvocati ed esperti illudano del contrario. Nessun ufficio legale sindacale è disposto a sostenerti. Conseguenze: i docenti sacrificabili si adattano a vivere un nuovo anno infernale con cattedre “spezzatino” o dequalificanti e una professione, che necessita di motivazione ed energia emotiva, si tramuta in un qualunque lavoro svolto all’unico fine di pagare le bollette a fine mese.
Questo l’ambiente lavorativo della scuola pubblica, un mix di apparenza di legalità con scappatoie tanto semplici da imboccare quanto ben camuffate che in tribunale la parzialità macroscopica frutto di arbitrio non ottiene condanna. Amaro è insegnare agli alunni a rispettare le regole, che la legge è uguale per tutti e che, se uno s’impegna e ottiene migliori risultati, nella vita sarà ricompensato. Stiamo loro mentendo. Per sollevare il morale bisogna incedere per i corridoi della scuola a testa alta, senza sentirsi sconfitti, fieri di batterci per l’equità, consci del fatto che davvero umiliante è vincere con i sotterfugi, l’unica arma che la mediocrità permette d’imbracciare.
Stefania Ferrari