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Docenti non vaccinati, rientrano a scuola ma il loro impiego non sarà di 18 ore settimanali

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Dal prossimo venerdì 1 aprile ritornano a varcare il portone delle proprie scuole, tutti i dirigenti scolastici, docenti e personale Ata, che erano stati sospesi dal servizio per non avere ottemperato all’obbligo vaccinale. Per i docenti si tratterà di un ritorno a metà, nel senso che non potranno tornare dentro le classi a contatto con gli studenti, ma per loro si prevede un ritorno con il doppio delle ore che solitamente avevano come titolari delle scuole secondarie di I e II grado. I docenti non vaccinati della scuola primaria, con molta probabilità, passeranno da un orario settimanale di 24 ore, ad uno di 36 ore, con un aumento di un terzo delle ore lavorative. I docenti dell’infanzia non vaccinati, saranno disponibili per 36 ore alla settimana, mentre solitamente erano chiamati a fare 25 ore settimanali.

Docente temporaneamente inidoneo all’insegnamento

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente
inidoneo all’insegnamento.
Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Se il docente di ruolo è inidoneo temporaneamente ma può svolgere altre mansioni, verrà utilizzato, passando ad un orario di servizio di 36 ore come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei del 25 giugno 2008, come personale amministrativo. Questo può accadere solo su esplicita richiesta dell’interessato.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Alcuni diritti dei docenti non vaccinati

Dal momento in cui i docenti non vaccinati vengono trattati come temporaneamente inidonei all’insegnamento e utilizzati per altri mansioni, possono chiedere di passare da full time a part time, come previsto dall’art.8, comma 4, del CCNI del 25 giugno 2008.

Il personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato. Per cui un docente a contratot a tempo indeterminato in classe stipendiale 28, continuerà a percepire lo stipendio da docente come da sua fascia di riferimento.

Il personale utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al salario accessorio e al fondo d’istituto di cui all’art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli.