
Manca ormai poco al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025, fra due settimane, precisamente sabato 7 giugno 2025, arriverà il suono dell’ultima campanella di questo impegnativo anno scolastico. Da lunedì 9 giugno incominceranno gli scrutini finali e fino al 30 giugno, data del termine delle attività didattiche, i docenti, non impegnati in esami di Stato, saranno presenti a scuola solo per gli scrutini e per le attività funzionali previste e deliberate dal Collegio dei docenti nel piano annuale delle attività. Sono da considerarsi illegittime tutte quelle circolari dei dirigenti scolastici che obbligano i docenti alla permanenza a scuola per l’intero o parziale orario di servizio settimanale.
Attività funzionali della docenza
Al fine di comprendere la normativa riferita agli impegni lavorativi dei docenti, è utile ricordare che nell’art.43 del CCNL scuola 2019-2021, precisamente al comma 4, si specifica che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione all’OO.SS. Nel comma 5 del suddetto art.43, si fa espresso riferimento all’orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Infatti nella normativa contrattuale è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.
Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. È utile sapere che, quando terminano le lezioni, cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ai sensi del comma 5 dell’art.43 del CCNL 2019-2021, quindi anche dopo il termine delle lezioni delle classi.
Se, invece, sul piano delle attività funzionali all’insegnamento, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nei doveri contrattuali del docente, queste sarebbereo obbligatorie e il loro svolgimento pienamente legittimo. In buona sostanza con le norme attuali, nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.
Il docente in servizio fino al 30 giugno
È utile sapere che ci sono obblighi di disponibilità e reperibilità dei docenti fino al 30 giugno per particolari urgenze. Per quanto riguarda la scuola secondaria, bisogna ricordare che cin giugno iniziano gli esami di Stato. Nell’Ordinanza Ministeriale n.67 del 31 marzo 2025 per gli esami di Stato del II ciclo, all’art.13 comma 4 è scritto: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2025, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”. Stessa identica regola vale anche per gli esami di Stato della scuola secondaria di I grado.