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Dsga facenti funzione, no alla copertura del ruolo per assistenti amministrativi senza laurea

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Il Coordinamento Nazionale dei Dsga facenti funzione ha scritto al Miur e alle Organizzazioni sindacali per proporre la correzione dell’art. 14 del CCNI 2019/22 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, denunciando “lo sfruttamento di tutti gli assistenti amministrativi sprovvisti di laurea specifica e per di più costringendo gli stessi, se in possesso della seconda posizione economica a sostituire il Dsga nella scuola di titolarità”.

L’articolo in questione consente lo svolgimento della funzione di DSGA ad Assistenti Amministrativi non in possesso de titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo.

Per tale ragione, il Coordinamento dei dsgaffnazionale chiedono la modifica della norma incriminata, nei seguenti termini:

Art. 14 – Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura

  1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, possono essere ricoperti esclusivamente dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, provvisti di laurea specifica che dà accesso al profilo di direttore dei servizi generale e amministrativo, area D
  2. Gli Uffici Scolastici Regionali nell’ambito degli accordi di cui precedenti articoli 3 e 12, predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 1 sulla base di criteri che devono essere finalizzati al possesso della laurea specifica e alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali. L’Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi del comma 1.
  3. Ai soli fini della scelta della sede sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
  4. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d’ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Regolamento citato.
  5. Nell’ambito dell’ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e l’ordine di priorità previsto al comma 6, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo.
  6. Gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009 non sono obbligati alla sostituzione del direttore dei servizi generali amministrativi, tale compito spetta al responsabile amministrativo area C.