Home Personale È malattia l’assenza per visite mediche, terapie ed esami diagnostici

È malattia l’assenza per visite mediche, terapie ed esami diagnostici

CONDIVIDI

Il 17 aprile scorso il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della FLC CGIL, intervenendo, con sentenza n. 5714, su una questione particolarmente controversa: come considerare le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La sentenza, in particolare, ha annullato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla quale anche il Miur si era adeguato, con nota prot. n. 5181 del 22 aprile 2014.

Ora, alla luce della sentenza e in attesa di altri interventi normativi in materia, il Miur torna sui propri passi e, con Nota Prot. n.7457 del 6 maggio 2015, ritiene che tali tipologie di assenze debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lvo n. 165/2001.

Tale articolo dispone che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Pertanto, per eseguire le suddette prestazioni, non è più necessario ricorrere ai limitati permessi per motivi personali, ma l’assenza è giustificata con il documento rilasciato dal medico che ha eseguito la visita o la terapia.