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Educatore dei servizi educativi per infanzia: quali titoli di accesso?

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Per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.

Lo stabilisce l’art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017.

Passaggio da vecchie a nuove regole

Per gestire il passaggio tra il precedente regime – titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale – e quello previsto dal suddetto decreto legislativo – qualificazione universitaria specifica – lo stesso decreto legislativo stabilisce, all’articolo 14 comma 3 che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020, facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza, e che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Con successivo D.M. n. 378 del 9 maggio 2018 sono state definiti le modalità di svolgimento del corso di specializzazione e i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia.

In merito, il Miur ha ricevuto numerosi quesiti riguardanti la posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea della classe L-19 nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, che non possiedono, o potrebbero possedere solo in parte, i requisiti, in termini di attività formative in determinati Settori Scientifico Disciplinari, richiesti dal D.M. 378/2018 – Tabella B. altri quesiti riguardano la situazione dei laureati e laureandi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, in merito alla necessità di frequentare il corso di specializzazione di 60 CFU definito con il DM 378/2018 – Tabella A, non ancora attivato dalle Università nei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.

Dato che la disciplina transitoria indicata dall’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65/2017 presenta un “vuoto temporale”, l’Ufficio legislativo del MIUR ha espresso un proprio parere per chiarire questi aspetti controversi.

Il parere del MIUR

Per il Ministero non è sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).

Pertanto, l’unica interpretazione possibile è quella che assicuri, fino all’attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

Quindi, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.