Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso su InPa: le domande potranno essere inoltrate dal 6 al 25 maggio. Secondo quanto riportato da InPa, i posti disponibili sono 4800. Ma chi può inoltrare l’istanza?
Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi regionali i candidati che, congiuntamente:
Gli aspiranti presenti negli elenchi regionali in quanto hanno partecipato alle procedure concorsuali per posto comune della scuola secondaria vengono assunti con contratto a tempo indeterminato qualora siano in possesso dell’abilitazione all’atto della stipula del contratto; qualora ne siano privi, vengono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 e devono conseguire l’abilitazione entro il medesimo anno scolastico.
In caso di conseguimento nei termini previsti, vengono contrattualizzati a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2027/2028; il mancato conseguimento nei termini previsti preclude l’immissione in ruolo e implica la decadenza dalla procedura assunzionale.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con il decreto n. 68 del 22 aprile 2026, le modalità di costituzione e funzionamento degli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027. Questa misura, che si inserisce nel quadro delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a ottimizzare il sistema di reclutamento degli insegnanti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.
Gli elenchi saranno articolati per classe di concorso e tipologia di posto in ogni regione. Gli aspiranti verranno graduati secondo i seguenti criteri:
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento (inPA) raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
I candidati potranno concorrere per un’unica regione e per tutte le classi di concorso per cui hanno titolo, utilizzando un’unica istanza. Il termine per la presentazione scadrà alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo all’apertura delle funzioni sul portale.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, i candidati inseriti negli elenchi per i concorsi PNRR (2023 e 2024) saranno assunti a tempo indeterminato se già abilitati. In mancanza di abilitazione, sottoscriveranno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, durante il quale dovranno conseguire il titolo abilitante per ottenere la conferma in ruolo dal 1° settembre 2027. Il mancato conseguimento nei termini previsti preclude l’immissione in ruolo e implica la decadenza dalla procedura assunzionale.
È importante sottolineare che l’accettazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo determina l’immediata cancellazione dall’elenco regionale per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto nelle quali l’aspirante è inserito.
Infine, il decreto dispone che gli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato – o a tempo determinato finalizzato al ruolo – tramite lo scorrimento dell’elenco regionale sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco regionale sulla base della quale la nomina è stata conferita.
L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.