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Emanate le faq ministeriali per le domande integrative

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Faq ministeriali dell’11 giugno 2004 – Graduatorie permanenti a.s. 2004/2005

1) Le norme contenute nella legge di conversione riguardanti la tabella di valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle graduatorie permanenti hanno valore retroattivo?
Sì, come esplicitamente dispone l’art. 1 della legge, limitatamente alla terza fascia della predetta graduatoria: "a decorrere dall’a.s. 2004/2005 le graduatorie …………… sono rideterminate  ……………".

2) E’ valido il servizio prestato in ordini di scuola diversi, ad esempio il servizio prestato per la graduatoria nella scuola primaria per le graduatorie di scuola secondaria e viceversa?
Sì, a norma della lettera B.3), b/bis il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie, indifferentemente in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, sia esso di ruolo o non di ruolo, ivi compreso quello riguardante il personale educativo, è valutato nella misura del 50%.

3) E’ valido il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica?
No, per la tipologia di cui trattasi non è prevista la compilazione di un’apposita graduatoria permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e posti di insegnamento, di cui all’art. 401 del D.L.vo n. 297/1994, anche in considerazione della specificità delle norme che regolano il reclutamento del relativo personale.

4) Qual è il periodo massimo di servizio e, conseguentemente, il punteggio massimo complessivamente attribuibile per anno scolastico per servizio d’insegnamento?
La norma di riferimento è quella del punto B.1 della tabella di valutazione: "per il servizio d’insegnamento …………… sono attribuiti …………… fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico". I 12 punti corrispondono al massimo raggiungibile, complessivamente per ciascun anno scolastico, per un servizio specifico prestato per sei mesi. In caso di cumulo tra servizi specifici e non specifici, la valutazione, per ciascun anno scolastico non potrà superare i sei mesi. Pertanto, chi per ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza ai 6 mesi, dovrà, mediante la dichiarazione di cui alla Sez. C del modello B, chiedere la rideterminazione del punteggio.

5) Qualora nelle dichiarazioni dell’aspirante siano riscontrate dal Csa contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere ad una regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?
In considerazione della portata estremamente innovativa delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge 7 aprile 2004 e della conseguente complessità delle numerose dichiarazioni da effettuare, è confermata, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.D.G. 21 aprile 2004, la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell’aspirante che dell’ufficio. In quest’ultimo caso l’Amministrazione inviterà l’aspirante ad effettuare la rettifica o le opzioni necessarie. Si richiama a questo riguardo il contenuto della nota prot. n. 61 del 10 giugno 2004.


6) La super-valutazione prevista al punto B.3), lett. h), riguarda anche le scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2)?

Sì, la legge al suddetto punto B.3), lett. h) non pone alcuna distinzione.

7) Il possesso di un’abilitazione Ssis, cui corrispondono automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione?
L’abilitazione certificata dall’Università per una sola classe di concorso (ad esempio, la classe 51), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest’ultima 24 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti.