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Esami di idoneità: nuove regole e possibilità di salto di classe nel primo ciclo per gli studenti “ad alto potenziale”

Lara La Gatta

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato un nuovo decreto che definisce in modo organico le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all’interno del sistema nazionale di istruzione.

Il provvedimento mira anche a garantire adeguate misure di vigilanza per un corretto svolgimento delle procedure e diverrà efficace a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Questo decreto sostituisce le precedenti disposizioni in materia, in particolare quelle del decreto n. 5 del 2021.

Accelerazione nel primo ciclo per i “talenti”

Una delle novità più significative riguarda il primo ciclo di istruzione. Il decreto introduce la possibilità per gli alunni ad alto potenziale intellettivo di accedere all’esame di idoneità per l’anno di corso immediatamente successivo a quello cui sarebbero ammessi tramite scrutinio finale, consentendo di fatto il salto di classe. Questa misura è tuttavia subordinata alla richiesta delle famiglie e richiede un parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe. È inoltre necessaria “opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale”.

Per tutti gli esami di idoneità nel primo ciclo, la richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno, insieme al progetto didattico-educativo seguito dall’alunno. Le prove si articolano in un’unica sessione da concludersi entro il 30 giugno, e includono, per la scuola primaria e la prima media, una prova scritta di competenze linguistiche, una di competenze logico-matematiche e un colloquio.

Scuola secondaria di secondo grado

Anche per la scuola secondaria di secondo grado sono state stabilite norme chiare. Gli studenti possono sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale hanno ottenuto l’ammissione tramite scrutinio finale. Gli esami, aperti sia ai candidati esterni (anche chi ha cessato la frequenza prima del 15 marzo) sia a quelli interni promossi, si devono concludere prima dell’inizio delle lezioni.

Gli esami si svolgono su tutte le discipline previste dal piano di studi per l’anno o gli anni non promossi. La commissione è composta dai docenti della classe a cui il candidato ambisce e può essere integrata da docenti di discipline insegnate nell’anno precedente. Se l’esame si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica deve tempestivamente segnalarlo all’Ufficio Scolastico Regionale, il quale nominerà un presidente esterno scelto tra i dirigenti scolastici viciniori. Il superamento dell’esame è vincolato al conseguimento di un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna disciplina.

Il decreto tiene conto anche dei candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), prevedendo che la commissione individui, sulla base della certificazione, le modalità e gli eventuali strumenti compensativi funzionali allo svolgimento delle prove.

IL DECRETO

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