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Esclusione dalle graduatorie: è obbligatorio comunicare l’avvio del procedimento

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L’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, fatti salvi i procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e per i procedimenti tributari non può essere ridotto ad un adempimento burocratico, perché da esso dipendono una serie di situazioni giuridiche, come il diritto dei privati di intervenire nel procedimento, quello di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, quello di essere preavvertiti dell’eventuale provvedimento negativo, la possibilità della stipulazione di accordi procedimentali e sostitutivi.
L’avvio del procedimento è una garanzia del cittadino, il quale non deve restare all’oscuro di quanto avviene nel corso dell’istruttoria del provvedimento che sarà adottato in suo confronto, senza la sua partecipazione al procedimento.

 
Questo principio generale del nostro ordinamento giuridico, è stato recentemente applicato dal Tar Piemonte (sentenza n. 1088/2011del 13/10/2011) in merito ad un procedimento amministrativo preordinato alla decadenza di un collaboratore scolastico dalla graduatoria provinciale permanente per il personale Ata.
La vicenda prende le mosse da un provvedimento del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Novara il quale ha disposto la decadenza dalla graduatoria, avendo accertato che un collaboratore scolastico aveva effettuato nella domanda di aggiornamento della graduatoria permanente una dichiarazione mendace, in quanto aveva dichiarato “di non aver riportato condanne penali” sebbene dal certificato del casellario giudiziale acquisito dall’ufficio risultasse a suo carico una sentenza di applicazione della pena in seguito a patteggiamento.