L’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, fatti salvi i procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e per i procedimenti tributari non può essere ridotto ad un adempimento burocratico, perché da esso dipendono una serie di situazioni giuridiche, come il diritto dei privati di intervenire nel procedimento, quello di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, quello di essere preavvertiti dell’eventuale provvedimento negativo, la possibilità della stipulazione di accordi procedimentali e sostitutivi.
L’avvio del procedimento è una garanzia del cittadino, il quale non deve restare all’oscuro di quanto avviene nel corso dell’istruttoria del provvedimento che sarà adottato in suo confronto, senza la sua partecipazione al procedimento.