Una delle domande più diffuse che vengono fatte da molti docenti precari, soprattutto quelli con contratto fino al 30 giugno o fino al termine delle lezioni, ma anche da quelli che hanno supplenze saltuarie tali da avere il diritto alla fruizione delle ferie, è quella sulla legittimità o meno della disposizione d’ufficio delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Ci viene anche richiesto quale sia il meccanismo di calcolo delle ferie per i docenti precari.
Le ferie automatiche del personale docente precario, senza un preciso avviso di fruizione delle stesse durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, sono illegittime. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024 specifica che il docente a termine (supplente breve e saltuario o fino al termine delle attività didattiche) non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».
Quindi è assolutamente acclarato che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, oltre naturalmente ai giorni festivi e di chiusura della scuola).
Per tali ragioni il Ministero dell’Istruzione e del Merito con un’apposita nota ministeriale del 27 marzo 2025, ha invitato i dirigenti scolastici, al fine di evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, sfavorevole all’amministrazione, sull’opportunità di fare presentare, al personale a tempo determinato, richiesta scritta di fruizione delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso di mancata presentazione di istanza di ferie, del diritto al pagamento delle ferie non godute.
Per quanto deciso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 17 giugno 2024, il dirigente scolastico è obbligato, a tempo debito, ad invitare l’insegnante a usufruire delle ferie durante le giornate non festive delle vacanze natalizie, pasquali e comunque di interruzione delle attività didattiche, compresi i mesi di giugno dopo la chiusura delle lezioni.
Tale invito deve essere notificato a tutti i docenti, tramite circolare protocollata già all’inziio dell’anno scolastico e comunque prima delle vacanze natalizie di dicembre. In mancanza di tale avviso i docenti precari potrebbero cumulare il diritto delle ferie non godute fino alla scadenza del contratto e avere diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.
I docenti con contratto a tempo determinato maturano le ferie in base ai giorni di servizio prestati, con un calcolo di 2,5 giorni di ferie ogni 30 giorni di servizio. Tali ferie sono usufruibili al termine dell’anno scolastico.
Secondo il suddetto pronunciamento della Cassazione, il diritto all’indennità delle ferie non godute non decade se il dirigente non ha inviato una comunicazione chiara e formale sul termine per la fruizione delle ferie e sulla perdita del relativo diritto, quindi dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti scolastici devono invitare formalmente i docenti precari a fruire delle ferie nelle giornate non festive dei periodi di interruzione delle lezioni.
Di norma ai docenti precari con un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al termine delle lezioni oppure al precario supplente breve e saltuario, le ferie vengono fatte fruire, qualora non venga interrotto il contratto, durante i giorni feriali delle vacanze natalizie, pasquali o nei periodi di giugno dopo gli scrutini. Tuttavia non esistono norme che impedirebbero al docente precario di fruire, senza aggravi di spesa per le finanze dello Stato, delle ferie anche in giornate di lezione. Per esempio se un docente precario dovesse svolgere una prova concorsuale durante un giorno di attività didattica, potrebbe anche fruire di una giornata di ferie con servizio coperto da docenti che sono a disposizione e che non devono essere retribuiti per l’ora di supplenza.
Le disposizioni di alcune scuole che impongono le ferie per il personale a tempo determinato in giornate di chiusura della scuola per allerta meteo o per ordinanza sindacale, oppure per chiusura della scuola per elezioni amministrative o referendarie, oltre che le giornate festive come il Natale, Santo Stefano, Capodanno, l’Epifania, Pasqua e pasquetta o anche la domenica, rappresentano una piena e assoluta illegittimità.
Quindi quelle circolari dei dirigenti scolastici di alcune scuole, che invitano i docenti con contratti brevi, saltuari o fino al termine delle attività didattiche, a richiedere le ferie per i giorni di chiusura della scuola o nei giorni degli scrutini finali, sono totalmente illegittime.