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Ferie del personale: interruzione, riduzione, revoca e sospensione

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Quando la malattia interrompe le ferie? E’ possibile revocare le ferie già autorizzate? In quali casi si possono sospendere?

A queste domande ha risposto l’ARAN con diversi orientamenti applicativi, riguardanti il comparto Scuola, che di seguito riportiamo:

Quand’è che la malattia interrompe le ferie? Qual è “la debita ed adeguata documentazione” della malattia da presentare ai fini dell’interruzione delle ferie?

Ai fini dell’interruzione del godimento delle ferie, l’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 richiede che intervenga una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero. La debita ed adeguata documentazione della malattia, anche ai fini dell’interruzione delle ferie, si realizza seguendo le procedure ordinarie previste nei casi di malattia, e, pertanto, mediante l’invio della certificazione medica per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia ai sensi dell’art. 55 septies del D.Lgs 165/2001.

Naturalmente, l’amministrazione deve essere tempestivamente formata dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove il dipendente può essere reperito.

Si può riconoscere al personale ATA il diritto di “revocare” le ferie già autorizzate?

Le ferie, ai sensi dell’art. 2109 codice civile, sono stabilite dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Pertanto, in considerazione di tale specifica disciplina, finalizzata precipuamente ad una tutela degli interessi organizzativi del datore di lavoro, come si evince chiaramente dal ruolo allo stesso riconosciuto in materia, non sembrano sussistere spazi per il riconoscimento di un “diritto di revoca” delle ferie a favore del dipendente. Infatti, esso finirebbe per tradursi, sostanzialmente, nel potere del dipendente di determinare unilateralmente il periodo di ferie in contrasto proprio con le finalità e le regole del citato art.2109 del codice civile.

Nulla vieta, però, che il datore di lavoro possa, nella sua qualità di titolare del potere di determinazione delle modalità temporali di fruizione delle ferie, valutare discrezionalmente la domanda di revoca delle ferie già autorizzate e spostarle in un altro periodo temporale, sempre contemperando le necessità funzionali ed organizzative dell’istituto scolastico con le esigenze del lavoratore.

 

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E’ possibile interrompere un periodo di congedo di maternità per consentire alla lavoratrice la fruizione delle ferie?
Il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D. Lgs. 151/2001 (ex astensione obbligatoria dal lavoro), a differenza del congedo parentale disciplinato negli artt. 32 e ss dello stesso decreto, non è frazionabile e quindi non può nemmeno essere interrotto.

Si tratta, più in particolare, di un diritto indisponibile; infatti, la lavoratrice può, al massimo, avvalersi della facoltà di fruire del congedo nella forma flessibile prevista dall’art. 20 del citato decreto legislativo (salva l’applicazione del comma 2 dello stesso art. 20) ma non può in alcun modo rinunciarvi né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.

A nostro modo di vedere, questo comporta che né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possano modificare il titolo dell’assenza: nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro, infatti, non è possibile fruire di assenze ad altro titolo. A tal proposito, anche l’art. 22, comma 6 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”.

In caso di assenza per malattia di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, con retribuzione prima al 90% e successivamente al 50%, allo stesso devono essere proporzionalmente ridotte anche le ferie relative ai suddetti periodi?

Ai sensi dell’art.13, comma 14 del CCNL del 29.11.2007 “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.

 

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