
Il dirigente scolastico può rifiutarsi di pagare le ferie non utilizzate alla fine del contratto solo se dimostra di aver avvisato per iscritto il docente a tempo determinato, invitandolo chiaramente a utilizzare le ferie retribuite, soprattutto durante le pause delle lezioni, e specificando che, se non lo fa, perderà sia il diritto alle ferie che quello all’indennità sostitutiva.
Lo ha chiarito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con una nota del 28 marzo 2025, che fa seguito a recenti sentenze della Corte di Cassazione e fornisce importanti precisazioni sulla possibilità di ricevere un compenso per le ferie non godute da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.
Nella nota si ripercorre la normativa italiana in materia di ferie e indennità sostitutiva, arricchita dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Si sottolinea l’importanza che i dirigenti informino chiaramente, per iscritto, i docenti precari della possibilità di usare le ferie nei periodi in cui le lezioni sono sospese e li avvisino della perdita dei diritti in caso contrario, così da evitare contenziosi e costi per l’amministrazione.
Quando non si possono monetizzare le ferie
La legge impone ai dipendenti pubblici di usare le ferie maturate e vieta, in generale, la loro trasformazione in denaro durante il rapporto di lavoro, per contenere la spesa pubblica.
Tuttavia, la legge n. 228 del 2012 fa un’eccezione per i docenti con contratto a tempo determinato, ma solo per i giorni di ferie maturati che non è stato possibile usufruire, escludendo i supplenti brevi o saltuari e i contratti fino al termine delle lezioni/attività didattiche per l’intero ammontare delle ferie.
Calcolo dei giorni di ferie
I giorni di ferie spettano in base alla durata del contratto, secondo la formula:
x (ferie spettanti) : y (giorni di contratto) = 30 o 32 : 360
(30 giorni annuali, oppure 32 se si ha più di 3 anni di servizio)
Quando devono essere utilizzate le ferie
In genere, i docenti devono usare le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Tuttavia, non si possono considerare in ferie automaticamente: è necessaria una loro richiesta o un provvedimento esplicito del dirigente, a parte gli impegni obbligatori (es. scrutini, esami, valutazioni).
Quando è possibile la monetizzazione
Le ferie non godute possono essere pagate solo in casi specifici, come stabilito dalla normativa e confermato dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE. In particolare:
- Alla fine del contratto
- Quando non è colpa del dipendente se non ha potuto prendere le ferie (es. malattia, infortunio, maternità/paternità obbligatoria, decesso, inidoneità fisica)
Sentenze della Cassazione
Con la sentenza n. 14268/2022, la Cassazione ha affermato che il lavoratore ha diritto all’indennità per ferie non godute, a meno che il datore non provi di avergli permesso realmente di utilizzarle, informandolo in modo chiaro.
Con l’ordinanza n. 16715/2024, ha chiarito che un docente a tempo determinato non è da considerarsi automaticamente in ferie durante le pause delle lezioni, salvo richiesta esplicita o provvedimento del dirigente. In mancanza di invito scritto e avviso di perdita del diritto, il docente ha diritto all’indennità per le ferie non godute.
Cosa deve fare il dirigente
Per rifiutare la monetizzazione, il dirigente deve:
- Invitare per iscritto il docente a utilizzare le ferie, specialmente nei periodi di sospensione delle lezioni,
- Informarlo che, se non le prende, perderà sia le ferie che il compenso.
Se non lo fa, il docente ha diritto alla liquidazione delle ferie alla fine dell’anno scolastico o del contratto.
Come si calcolano le ferie non godute da monetizzare
Il calcolo si fa così:
- Si prendono i giorni di ferie spettanti (x)
- Si sottraggono i giorni di sospensione delle lezioni (y)
- Si ottiene una differenza (z = x – y)
- Da z si tolgono i giorni di ferie o riposi effettivamente goduti (k)
- Il risultato (s = z – k) è il numero di giorni da liquidare.
Una volta determinato questo numero, l’Amministrazione procede al pagamento secondo le regole in vigore.