
Al termine dell’anno scolastico, il personale della scuola nel presentare la domanda al dirigente scolastico per la fruizione delle ferie, è assalito dal dubbio se il sabato conta come giornata lavorativa in quelle scuole dove le lezioni sono programmate su cinque giorni come prevede l’art. 5 del DPR 275 del 1999.
Ferie
Fermo restante che le ferie sono un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore, al fine di consentire il suo recupero psico-fisico, il CCNL per il personale della scuola dispone, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
Ferie personale docente
Per i docenti, la richiesta per usufruire delle ferie può essere fatta soltanto durante la sospensione delle attività didattiche, durante la rimanente parte dell’anno, è consentita esclusivamente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative a condizione che il docente possa essere sostituito da altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Ferire personale ATA
Per il personale ATA, la richiesta per usufruire le ferie può essere effettuata anche in modo frazionato in più periodi compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eccezione di 15 giorni lavorativi da usufruire in modo continuo nel periodo tra il 1 luglio-31 agosto.
Interruzione delle ferie
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite: dal personale docente, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica e dal personale ATA, entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Servizio docente svolto in 5 giorni
In merito al diritto alle ferie per il servizio prestato in 5 giorni, il sesto giorno è considerato lavorativo al fine del calcolo delle ferie, qualora l’offerta formativa preveda lo svolgimento delle attività didattiche in 5 giorni da lunedì al venerdì, così pure se le attività didattiche dovessero essere progettate per sei giorni con un giorno libero.
Servizio ATA svolto in 5 giorni
Al personale ATA che svolge le 36 ore di servizio in 5 giorni anziché in sei, spettano 30 o 32 giorni di ferie con l’unico vincolo di doverne usufruire 15 giorni continui tra luglio e agosto.
Dipendente part-time
Per il personale part-time bisogna distinguere se il part-time è verticale o orizzontale.
• Nel caso di un par-time verticale e il servizio si svolge su meno di 5 giorni il calcolo delle ferie va fatto moltiplicando i giorni lavorati per 30 o 32 in relazione se il personale è nei primi tre anni o oltre i tre anni e dividere il risultato per 6:
Es. giorni lavorati 3 su 6, la formula è la seguente: (3:6=x:30 o 32) (3×30=90:6= 15);
• Per il part-time orizzontale e il servizio è svolto su 5 o 6 giorni, il lavoratore ha diritto a usufruire di 30 o 32 giorni di ferie indipendentemente delle ore lavorate giornalmente.