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Formazione del personale, in caso di partecipazione di un dipendente a seminario o convegno non è necessario il CIG: lo dice l’ANAC

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Non è obbligatorio richiedere un Codice identificativo di gara (CIG) quando un dipendente pubblico partecipa a un seminario o a un convegno.

Questo chiarimento è stato fornito dall’ANAC tramite una specifica FAQ (la numero C9).

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 9 del 2014, la partecipazione a questi eventi da parte di un dipendente pubblico – sia che il costo venga sostenuto direttamente dal dipendente, sia che venga coperto dall’amministrazione di appartenenza – non rappresenta un appalto di servizi formativi. Di conseguenza, in questi casi non si applicano le regole sulla tracciabilità dei pagamenti.

Al contrario, se un’Amministrazione pubblica acquista un corso per formare i propri dipendenti, si tratta a tutti gli effetti di un appalto di servizi di istruzione e formazione. In tal caso, è necessario rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Cos’è la tracciabilità dei flussi finanziari?

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

Quali obblighi?

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).