Tra poche ore inizierà il nuovo anno scolastico con il primo collegio docenti e l’approvazione del piano annuale delle attività. Tra le delibere collegiali da fare, già nel primo Collegio docenti c’è quella di trattare le modalità per identificare le funzioni strumentali per l’anno scolastico 2025/2026.
È utile ricordare che la normativa di riferimento delle funzioni strumentali resta l’art.33 del CCNL scuola 2006/2009, nonostante siano già scaduti il CCNL scuola 2016-2018 e quello 2019-2021. Nello specifico le norme riferite al CCNL scuola 2016-2018 e al CCNL 2019-2021 non hanno modificato nulla per quanto riguarda la normativa sulle funzioni strumentali.
Per cui nel suddetto art.33 del CCNL scuola 2006-2009, al comma 1, è specificato quanto segue: “Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, sulla base dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MPI”.
Passando alla lettura del comma 2 del suddetto art.33 viene specificato che “tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto”.
Pare assolutamente chiaro che il termine “identificare”, utilizzato per l’individuazione delle funzioni strumentali sulla base di specifici criteri deliberati dal Collegio dei docenti, stabilisce che sia lo stesso Collegio a scegliersi, attraverso un voto “segreto” effettuato ai sensi del comma 4, art.37 del d.lgs. 297/94, i docenti che svolgeranno il ruolo di funzione strumentale.
Anche la legge 107/2015 ha disposto, ai sensi dell’art.1 comma 78, il rispetto delle prerogative degli organi collegiali, per cui resta pienamente in vigore il comma 2 del suddetto art.33 del Ccnl scuola.
Inoltre c’è da ricordare che chi viene retribuito con il fondo d’Istituto per la collaborazione con il DS, non potrà svolgere il ruolo di funzione strumentale, infatti il compenso di collaboratore del Ds non è cumulabile con quello per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art.33 del CCNL scuola.
Invece le funzioni strumentali potrebbero essere individuate da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art.1 comma 83 della legge 107/2015, sempre nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti, in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. In buona sostanza le funzioni strumentali potrebbero entrare nello staff dirigenziale, per scelta del Ds, senza che da tale scelta possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Quindi il ruolo della funzione strumentale può essere affidata, per delibera del Collegio docenti, a qualsiasi docente ne faccia richiesta a prescindere se appartiene oppure no allo staff dirigenziale.