Home Personale Graduatoria interna, non sempre il beneficiario di legge 104 è escluso

Graduatoria interna, non sempre il beneficiario di legge 104 è escluso

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Entriamo nel merito della normativa contrattuale (art.13 CCNI mobilità 11 aprile 2017), presumibilmente valida anche per l’anno scolastico 2018/2019, sull’esclusione dalla graduatoria interna per i perdenti posto.

DOMANDA SULLA ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE INTERNE

Sono una docente che sarebbe ultima in graduatoria di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, però nella mia scuola ci sono due docenti beneficiari dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 per assistere il genitore gravemente disabile ma residente in altro comune rispetto a quello della scuola di titolarità, questi colleghi hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna d’Istituto anche se non dovessero produrre domanda di mobilità verso le scuole del comune in cui assistono i genitori?

NORMATIVA CONTRATTUALE ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) (quella richiesta nella domanda fatta dalla docente) e VII) di cui al comma 1 dell’art.13 del CCNI I mobilità dell’11 aprile 2017, e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

A tal proposito si precisa che:

  1. l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV(quella richiesta nella domanda fatta dalla docente)si applica solo se si è titolari o incaricatiin una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
  2. qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18 (se ci sarà la proroga del CCNI suddetto anche per il 2018/2019), domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

  1.  Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto